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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11170/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p., deducendo, principalmente, l'omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio d'appello (violazione dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 149/2020). Altri motivi erano il travisamento della prova in relazione alla mancata rilevazione di abbaiamenti dei cani, la mancata rinnovazione dell'istruttoria e dell'audizione di testimoni e del dirigente ASL, la erronea qualificazione del presupposto del disturbo a persone indeterminate e la determinazione della pena al massimo edittale senza riconoscere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri. Ha affermato che, nel giudizio d'appello celebrato con la disciplina emergenziale, l'omessa comunicazione al difensore di fiducia dell'accoglimento della richiesta di trattazione orale integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., quando la presenza del difensore è obbligatoria, e ciò anche se in udienza è stato presente un difensore d'ufficio o un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. La Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 4, d.l. n. 149/2020

    Riferita alla disciplina emergenziale per la celebrazione delle udienze; la mancata comunicazione al difensore di fiducia dell'accoglimento della richiesta di discussione orale è censita come vizio rilevante ai fini della validità dell'udienza.

  • art. 659 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; qualificava il fatto per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica le ipotesi di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione al difensore rientri in tale categoria quando è obbligatoria la sua presenza.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti della nullità in caso di assenza del difensore quando la sua presenza è obbligatoria; la Corte ha inteso che tale previsione rafforzi la natura di nullità assoluta dell'omesso avviso.

  • art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.

    Riferiti nel testo come norme che regolano altre forme di nullità e la possibilità di sanatoria o l'interesse a farne valere la rilevabilità; la Corte distingue le nullità previste dall'art. 179 dalle altre per le condizioni di rilevabilità.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di un sostituto o difensore d'ufficio se il difensore di fiducia non è presente; la Corte ha affermato che la presenza del sostituto non supplisce all'obbligo di avviso del difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 6 Convenzione EDU (diritto ad un equo processo), terzo paragrafo, lett. c)

    Richiamato per sottolineare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la mancata comunicazione è stata ritenuta lesiva di tale garanzia.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena richiamata dai motivi di ricorso relativi alla quantificazione della sanzione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, cui la Corte non è però entrata nel merito avendo accolto il motivo processuale principale.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Citato nel confronto giurisprudenziale; la Corte territoriale, in un caso richiamato, aveva accolto richiesta di concordato ex art. 599-bis a beneficio dell'imputato, circostanza che aveva reso irrilevante il mancato avviso nella diversa pronuncia discussa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato nel regime emergenziale, se la legge o il regolamento rendono obbligatoria la presenza del difensore di fiducia per la trattazione orale, l'omesso avviso al difensore integra nullità assoluta degli atti rilevabili d'ufficio senza che sia necessario dimostrare un pregiudizio concreto.
  • La presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. non cura l'omesso avviso al difensore di fiducia quando la legge richiede espressamente la sua presenza.
  • Quando sussiste una nullità assoluta per violazione del diritto alla difesa, la Cassazione può annullare la sentenza e rimettere gli atti alla corte territoriale per il riesame; gli altri motivi sostanziali restano assorbiti se la nullità processuale travolge il giudizio.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, il difensore che impugna in cassazione l'omesso avviso dovrebbe comunque dedurre il vizio e, laddove richiesto da precedenti, allegare eventuale concreto pregiudizio se intende seguire la linea che lo richiede; tuttavia la più recente interpretazione qui applicata non richiede tale allegazione.
  • Per evitare rischi di nullità, le cancellerie devono comunicare tempestivamente qualsiasi provvedimento che converta il rito in trattazione orale e le parti difensive devono monitorare le comunicazioni, specie nei periodi di disciplina emergenziale.

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