Cassazione Penale, Sentenza n. 17077/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà). Il Tribunale aveva escluso la detenzione domiciliare per l'entità della pena e aveva rifiutato affidamento e semilibertà valorizzando la gravità dei reati, la possibile fittizietà della proposta di lavoro (segnalata in nota dei Carabinieri) e il presunto reinserimento del condannato nel contesto da cui erano maturati i delitti; inoltre il Tribunale aveva ritenuto assente una revisione critica della propria condotta, nonostante la produzione documentale e la relazione dell'Uepe che segnalava disponibilità al lavoro e al volontariato. Il ricorrente ha denunciato omissione e contraddittorietà motivazionale e il mancato esame della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure e ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale (con rilievo esteso anche alla semilibertà per omissione motivazionale). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame, ordinando che il giudice di merito valuti pienamente la relazione dell'Uepe, la documentazione probatoria sulla proposta di lavoro e la disponibilità al volontariato, senza attribuire rilievo decisivo e automatico alla gravità del reato o ai precedenti, e motivi compiutamente la decisione prognostica sulla rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva. Esito finale aperto al nuovo esame (rinvio per nuovo giudizio).
Norme richiamate
art. 47, comma 2 ord. pen.
la misura puo' essere applicata ove si possa ritenere che la misura, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La Corte richiama il principio che l'affidamento in prova va concesso quando la misura può concorrere alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva; la valutazione e' prognostica e deve basarsi su elementi concreti dell'osservazione della personalità, non sui soli antecedenti o sulla gravità del reato
Giurisprudenza consolidata della Cassazione
richiamate diverse pronunce (Sez.1, n.1410/2021; Sez.1, n.773/2013; Sez.1, n.10586/2019; Sez.1, n.33287/2013; Sez.1, n.13445/2013; Sez.1, n.775/2013)
Principio costante: ai fini delle misure alternative non possono avere rilievo decisivo, da soli, la gravita' del reato o i precedenti; non e' richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma e' sufficiente che emerga l'avvio di tale processo dall'osservazione della personalita' e dalla relazione degli organi di trattamento
Massime di principio
- Il giudice delle misure alternative deve fondare il suo giudizio prognostico su elementi concreti e sull'osservazione della personalità (relazione Uepe e altre evidenze), non su mere considerazioni generiche sulla gravità del reato o sui precedenti.
- La prova di una completa revisione critica non è necessaria; è sufficiente che emerga un processo critico almeno avviato e la disponibilità al percorso rieducativo.
- Le segnalazioni di terzi (es. forze dell'ordine) che prospettino l'ipotesi di fittizietà di una proposta di lavoro devono essere verificate e motivate: il rifiuto di una misura non può fondarsi su congetture o affermazioni assertive non corroborate da elementi concreti.
- Il Tribunale deve valutare e motivare specificamente anche le richieste alternative diverse dall'affidamento (es. semilibertà), indicando i rilievi fatti e il loro peso, confrontandoli con i risultati dell'esame personalizzato.
- Documentazione comprovante disponibilità al lavoro o al volontariato prodotta dalla difesa deve essere esaminata e integrata nella valutazione prognostica; il mancato esame o la motivazione contraddittoria sono vizio suscettibile di annullamento e rinvio.
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