Cassazione Penale, Sentenza n. 47596/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Il ricorrente ha dedotto novità consistenti nella disponibilità della moglie ad ospitarlo, nel tempo decorso dai fatti, nello stato di detenzione ininterrotto da oltre un anno, nella sua qualità di incensurato e nel carattere episodico del fatto, nella idoneità e nella posizione logistica del domicilio (vicinanza a stazioni di polizia e carabinieri), nella carenza del rischio di reiterazione del reato e nell'efficacia di misure di controllo alternative previste dall'art. 275 c. 3‑bis c.p.p. Ha inoltre sostenuto che la sua condizione di straniero residente e lo svolgimento di attività imprenditoriale non possono costituire elementi negativi o indice di pericolo di fuga.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari sia un giudizio di merito insindacabile in Cassazione se supportato da motivazione esente da vizi logico‑giuridici. Il Tribunale del Riesame aveva fornito motivazione completa e puntuale sull'attualità del pericolo di reiterazione, evidenziando la capacità del ricorrente di organizzare trasporti internazionali, la minimizzazione del fatto e l'assenza di segni di resipiscenza; per tali ragioni gli arresti domiciliari sono stati giudicati inidonei a contenere il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73 commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma che incrimina attività di traffico di stupefacenti; dalla gravità della condotta (fornitura di ingenti quantitativi) deriva rilievo ai fini cautelari e di proporzionalità della misura custodiale
D.P.R. 309/1990, art. 80 comma 2
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
Riferimento alla concorso e alle circostanze aggravanti rilevanti nella valutazione complessiva della gravità del reato
Codice di procedura penale, art. 274
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione). La sua valutazione comporta giudizio di merito che è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice è viziata
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3‑bis
art. 275 c.p.p., comma 3‑bis
Prevede misure di controllo (es. controllo elettronico) come presidi cautelari alternativi; il giudice deve valutare se tali misure siano idonee ma può ritenere, con adeguata motivazione, che siano insufficienti rispetto al pericolo di reiterazione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, compresa la condanna alle spese processuali
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1‑ter
art. 94, comma 1‑ter, Disp. att. c.p.p.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione di sanzioni pecuniarie e comunicazioni conseguenti alla decisione
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è un giudizio di merito: in Cassazione si censura solo la motivazione viziata, non la rivalutazione dei fatti.
- La mera disponibilità di un domicilio e l'adozione di misure tecniche (arresti domiciliari con controllo elettronico) non sono automaticamente sufficienti: il giudice deve motivare perché sarebbero inefficaci a prevenire la reiterazione.
- Fattori come tempo decorso o detenzione protratta non garantiscono di per sé la sostituzione della misura: va dimostrata una concreta attenuazione del pericolo di recidiva.
- La condizione di straniero, se affiancata da regolare residenza, non costituisce di per sé elemento decisivo di rischio fuga; tuttavia il giudice può considerare il quadro personale e i collegamenti internazionali nella valutazione del pericolo.
- Per ottenere successo in sede cautelare o in gravame, la difesa deve proporre elementi nuovi, concreti e specifici (es. prove di cessazione dei contatti illeciti, attestazioni documentali di attività lecite, misure di controllo realmente efficaci) e contestare vizi specifici della motivazione, non solo la diversa valutazione dei fatti.
- In Cassazione il ricorso deve fondarsi su profili di diritto o su vizi logico‑giuridici della motivazione: le doglianze meramente probatorie o di rivalutazione non sono idonee a determinare accoglimento.
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