Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 176/2019 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata opposizione - Termini di prescrizione - Individuazione in ragione del tributo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ha contestato la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti, la prescrizione dei relativi crediti e alcuni vizi propri dell'atto, tra cui carenza di motivazione e violazioni della normativa sulla trasparenza e sul procedimento di riscossione. In particolare, ha sostenuto che, una volta divenute definitive le cartelle, dovesse applicarsi il termine decennale dell'actio iudicati oppure che le notifiche fossero inesistenti o invalide.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente a sette cartelle relative a diritti camerali e tassa automobilistica, ritenendo prescritti i crediti: cinque anni per i diritti camerali e tre anni per la tassa automobilistica. Il giudice ha escluso l'applicazione automatica del termine decennale dell'actio iudicati, stabilendo che deve applicarsi il termine di prescrizione proprio del singolo tributo, poiché il titolo del ruolo resta l'atto impositivo originario. Sono invece rimaste valide le cartelle relative a IRPEF, IRAP e diritti camerali più recenti, perché le notifiche sono state ritenute regolari e il termine di prescrizione non era ancora decorso. È stata inoltre ritenuta valida la notificazione mediante raccomandata ricevuta da un familiare convivente e quella eseguita tramite deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Le ulteriori censure sulla motivazione dell'atto e sulla procedura di reclamo sono state respinte. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 27590/2009

    In presenza di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata opposizione, non può ritenersi applicabile il termine prescrizionale decennale dell'actio iudicati, dovendosi fare riferimento al termine prescrizionale originariamente previsto per la singola imposta.

    La mancata impugnazione della cartella non trasforma il credito tributario in un giudicato sostanziale soggetto sempre alla prescrizione decennale. La prescrizione resta quella prevista per il tributo originario.

  • Art. 26 del D.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella di pagamento a mezzo posta si realizza mediante l'invio di plico chiuso con raccomandata A.R. e si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una persona di famiglia.

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata, anche senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando l'avviso di ricevimento è sottoscritto da un soggetto legittimato, come un familiare convivente.

  • Art. 20 della legge 146/1998, modificativo della legge 890/1982

    Consente all'agente della riscossione di effettuare direttamente la notificazione a mezzo posta. In tale ipotesi non è necessariamente richiesta una relata autonoma, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento secondo le modalità previste.

  • Art. 1335 del codice civile

    La comunicazione diretta a una persona determinata si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria. Il principio è stato richiamato per la notificazione postale della cartella.

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Disciplina la notificazione quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso il domicilio. Sono necessari il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa al destinatario.

  • Articoli 537-540 della legge 228/2012

    Le censure relative alla procedura di comunicazione e verifica dei carichi affidati alla riscossione sono state respinte, anche perché il contribuente non aveva documentato la presentazione della dichiarazione prevista dalla normativa e risultava comunicato il rigetto dell'istanza di reclamo.

Massime di principio

  • La definitività di una cartella non comporta automaticamente l'applicazione della prescrizione decennale: occorre individuare il termine previsto per ciascun tributo.
  • Per valutare la prescrizione bisogna calcolare il periodo dalla notifica della cartella o dall'ultimo atto validamente notificato, verificando anche eventuali atti interruttivi successivi.
  • Crediti diversi possono essere soggetti a termini diversi: nella fattispecie cinque anni per i diritti camerali, tre anni per la tassa automobilistica e dieci anni per i tributi statali, salvo diversa disciplina applicabile.
  • La notifica postale della cartella può essere valida anche se l'avviso di ricevimento è firmato da un familiare convivente, purché la consegna risulti effettuata secondo le modalità di legge.
  • La notificazione per irreperibilità relativa è valida solo se sono eseguiti tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa.
  • Un atto di riscossione adeguatamente dettagliato, con indicazione delle cartelle, delle date e degli enti creditori, è normalmente sufficiente a garantire il diritto di difesa e a superare una generica contestazione di carenza di motivazione.
  • In una controversia analoga è essenziale esaminare separatamente ogni cartella, il tributo cui si riferisce, la data di notifica e l'eventuale presenza di atti interruttivi, senza trattare unitariamente tutti i debiti contenuti nell'atto di riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.