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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19198/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello e del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la questione dedotta non era più devoluta al giudice di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena irrogata a un imputato già condannato per riciclaggio e altri reati, all'esito di un accordo sulla pena concluso in appello dopo la rinuncia ai motivi di gravame. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo l'omessa, insufficiente o carente motivazione della sentenza di appello. La Corte di cassazione rileva però che, in presenza di rinuncia ai motivi e di concordato sulla pena, la cognizione del giudice d'appello resta limitata ai soli aspetti non rinunciati e la motivazione è dovuta essenzialmente in punto di pena; ne consegue che le censure che mirano a rimettere in discussione profili ormai devoluti sono precluse.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il cd. patteggiamento in appello; quando l'appellante rinuncia ai motivi e concorda la pena, il giudice deve limitarsi a verificare e motivare in relazione alla pena concordata, con effetto devolutivo limitato ai motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di gravame preclude la devoluzione al giudice di legittimità delle questioni inerenti all'affermazione di responsabilità e agli ulteriori profili rinunciati.
  • Quando l'appellante rinuncia ai motivi e concorda la pena, il giudice d'appello deve motivare essenzialmente in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendo tenuto a riesaminare il merito delle questioni abbandonate.
  • La rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale che incide anche sul successivo giudizio di cassazione, impedendo di dedurre censure su punti non più devoluti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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