Sentenza n. 224/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza della sentenza n. 140/2024, Trib. Chieti sez. Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107 del 2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il TAR ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui tale termine è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. È stata inoltre esclusa la necessità di una previa diffida, ai sensi dell'art. 114 c.p.a. La serialità del contenzioso ha indotto il Collegio a disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario e ha ordinato al Ministero di eseguirla mediante accredito delle somme riconosciute a titolo di bonus per la carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da lui delegato, con termine di 45 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l'importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale e da attuare mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, la mancata esecuzione può essere fatta valere in sede di ottemperanza.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva prevista per l'esecuzione civile.
art. 114 c.p.a.
l’azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida
La proposizione dell'azione di ottemperanza non è subordinata alla previa intimazione o diffida dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, l'importo da corrispondere è contenuto e la sentenza dispone già la produzione di interessi.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza; decorso tale termine, il creditore può agire per l'esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva al titolo giudiziale, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito ai fini dell'esecuzione in sede amministrativa.
- L'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di eseguire il titolo giudiziale adducendo la competenza di un diverso organo interno della medesima amministrazione; deve provvedere direttamente oppure trasmettere gli atti all'organo competente secondo le regole organizzative applicabili.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata automaticamente e può essere esclusa quando l'importo dovuto è contenuto e il credito produce già interessi secondo il titolo da eseguire.
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