Ordinanza n. 430/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di esclusione dal riparto del contributo regionale destinato ai consorzi universitari per l'anno accademico 2024/2025, unitamente alla proposta di riparto e agli atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio universitario ha impugnato il decreto regionale del 23 dicembre 2025 n. 3271, con cui è stato escluso dal riparto di un contributo regionale complessivo di 3.000.000 euro previsto dall'art. 66 della legge regionale n. 2/2002, nonché la proposta di riparto del 12 dicembre 2025, modificata in senso peggiorativo, e gli atti presupposti e conseguenti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione nel riparto e la rideterminazione del piano da parte dell'amministrazione. In sede cautelare sono state dedotte questioni di rito, ritenute prima facie non fondate, relative alla necessità della notifica individuale del decreto, sfavorevole esclusivamente al consorzio ricorrente, e alla legittimazione del Vice-Presidente a deliberare la proposizione della difesa in giudizio e a sottoscrivere la procura alle liti. Nel merito, la controversia concerneva la verifica del requisito di governance collegato alla nomina del Presidente del consorzio. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la nomina regionale e la successiva presa d'atto del 15 dicembre 2025 avessero regolarizzato il requisito previsto dall'art. 35 della legge regionale n. 10/2019. La Regione aveva invece escluso il consorzio, ravvisando la mancata effettiva regolarizzazione della governance e ulteriori criticità amministrativo-contabili, anche con riguardo alle dimissioni di due componenti del Collegio dei revisori.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insuscettibili di positivo apprezzamento prima facie le eccezioni processuali. Ha rilevato che il procedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio, riferita alla difformità della nomina del nuovo Presidente rispetto alla normativa vigente. Pur riconoscendo che la Regione aveva correttamente esercitato il potere di nomina quale autorità competente, il Collegio ha ritenuto che la presa d'atto del 15 dicembre 2025 avesse soddisfatto solo formalmente il requisito di governance: il Presidente individuato non era mai stato posto nelle condizioni di insediarsi e di esercitare le proprie funzioni. Tale conclusione è stata desunta, tra l'altro, dalla risalenza della nomina al 12 giugno 2025, dalla mancata convocazione dell'interessato al Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2025, dalla formazione della presa d'atto a distanza di tre mesi e dal fatto che la relativa nota non risultava sottoscritta. Le ulteriori criticità amministrativo-contabili e le dimissioni di due revisori sono state considerate elementi di rafforzamento, ma non essenziali, poiché la legittimità dell'esclusione poteva fondarsi autonomamente sull'assenza di un Presidente effettivo posto in condizione di esercitare il mandato. Il TAR ha inoltre rilevato che risultava da lungo tempo in carica un Presidente facente funzioni, dal marzo 2025, privo di investitura regionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità fattuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendola.
art. 66 l.r. 2/2002
Prevede il contributo regionale destinato ai consorzi universitari regionali, oggetto del riparto dal quale il consorzio ricorrente è stato escluso.
art. 35 l.r. 10/2019
È richiamato quale fonte del requisito di governance la cui effettiva sussistenza è stata ritenuta necessaria ai fini dell'inclusione nel riparto.
art. 20 dello Statuto del consorzio
Legittima il Vice-Presidente a svolgere, in assenza del Presidente, le attività spettanti a quest'ultimo, compresa la decisione di difendersi in giudizio e la sottoscrizione della procura alle liti.
Massime di principio
- La regolarizzazione meramente formale di un requisito organizzativo o di governance non è sufficiente quando il soggetto nominato non sia stato concretamente posto nelle condizioni di insediarsi e di esercitare le funzioni attribuitegli.
- Ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza di un requisito di governance, l'amministrazione e il giudice possono considerare, unitariamente, la distanza temporale tra nomina e presa d'atto, la mancata convocazione dell'interessato agli organi collegiali e l'assenza di atti concreti di insediamento ed esercizio delle funzioni.
- Quando l'esclusione da un beneficio pubblico è autonomamente sorretta dall'assenza di un requisito essenziale, ulteriori criticità amministrativo-contabili o organizzative possono assumere rilievo meramente rafforzativo e non risultano necessarie per la legittimità della decisione.
- La notifica individuale è necessaria quando il provvedimento generale di riparto produce un effetto specificamente sfavorevole nei confronti di un solo destinatario.
- In assenza del Presidente, il Vice-Presidente può esercitare le funzioni presidenziali, inclusa la decisione di resistere in giudizio e la sottoscrizione della procura alle liti, quando ciò sia previsto dallo statuto dell'ente.
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