Cassazione Penale, Ordinanza n. 32299/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della disciplina processuale richiamata implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato per rapina. Dal testo emerge che l'unico motivo esaminato riguardava la determinazione della pena: la difesa contestava, in sostanza, la congruità del trattamento sanzionatorio e la graduazione della pena, chiedendo una diversa valutazione della misura irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del quantum della pena, attività riservata al giudice di merito quando la pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze siano determinati nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione non arbitraria o illogica. Nel caso concreto la pena era stata fissata in misura prossima al minimo edittale e la motivazione sulla gravità del fatto era stata ritenuta congrua.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della rapina, reato per il quale risulta intervenuta la condanna impugnata.
Parametri per l'esercizio della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena base.
Criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresa la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, quando la pena base sia stata fissata entro i limiti edittali e la motivazione sul trattamento sanzionatorio sia congrua.
- La prossimità della pena al minimo edittale costituisce indice, in presenza di motivazione adeguata sulla gravità del fatto, della non manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio.
- La censura sulla dosimetria della pena non può tradursi in un riesame del merito della valutazione ex artt. 132 e 133 c.p.
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