Sentenza del 30/05/2022 n. 1773 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Ricorso in appello - atto di appello - deposito telematico - mancanza - improcedibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato improcedibile per mancanza del deposito telematico dell'atto di appello. Il giudice non ha esaminato il merito della controversia e ha escluso la procedibilità dell'impugnazione in ragione dell'omissione formale riscontrata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, ha effettuato esclusivamente il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna attestanti la notifica dell'atto di appello all'Agenzia delle Entrate, ma non ha depositato telematicamente l'atto di appello stesso. Di conseguenza manca negli atti del processo l'atto principale che dava avvio e motivava l'impugnazione.
Massime di principio
- Il deposito telematico deve comprendere non solo le ricevute di avvenuta notifica ma anche il documento processuale principale (l'atto di appello); le sole ricevute non sostituiscono il deposito dell'atto.
- La mancata produzione telematica dell'atto impugnatorio al momento della costituzione è un vizio formale che può comportare l'improcedibilità dell'appello, con esclusione dell'esame del merito.
- In fase di deposito telematico è essenziale verificare l'avvenuto upload e la presenza effettiva del file dell'atto nei registri telematici; conservare e controllare le ricevute non è sufficiente se il documento non risulta materialmente depositato.
- La possibilità di rimediare all'omissione dipende dalle specifiche regole procedurali e temporali: in assenza di una deroga o di un termine di regolarizzazione previsto, l'omissione è generalmente fatale.
- Come buona prassi, prima di dare per conclusa la notifica/deposizione, il ricorrente dovrebbe accertare tramite il sistema telematico e, se necessario, mediante comunicazione ufficiale al giudice o all'ufficio, che l'atto è effettivamente presente negli atti di causa.
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