Cassazione Civile, Ordinanza n. 14992/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla società nei confronti di un lavoratore per ottenere la restituzione di compensi corrisposti in esecuzione di un contratto ritenuto nullo per violazione dell'art. 18 d.l. 112/2008. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma il lavoratore aveva poi contestato in appello, in via preliminare, la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, assumendo che l'atto gli fosse stato notificato a un indirizzo non corrispondente alla sua residenza, domicilio o dimora. La Corte d'appello ha invece ritenuto valida la notificazione, valorizzando: la certificazione anagrafica; la circostanza che nel coevo giudizio sul licenziamento il lavoratore avesse indicato come propria residenza lo stesso indirizzo; la relata dell'ufficiale postale che attestava la sua assenza; e la sottoscrizione degli scritti difensivi come confessione stragiudiziale sulla residenza effettiva. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto quattro motivi: violazione delle norme sulla notificazione per avere reputato rituale un atto notificato senza adeguato collegamento con il destinatario; violazione delle norme sulla confessione e sulla prova per avere attribuito valore confessoriо alla dichiarazione di residenza contenuta in atti di altro giudizio; violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e sull'efficacia probatoria della relata per aver considerato decisiva la sola attestazione di assenza dell'agente postale; nullità della sentenza per motivazione apparente e non corrispondente alle risultanze documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi relativi alla ritualità della notificazione e alla valutazione delle prove, osservando che la notificazione ex art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo del destinatario sia esattamente individuato e che, ove emergano elementi idonei a far sospettare un trasferimento in altro luogo, l'ufficiale giudiziario debba svolgere ulteriori ricerche. Ha inoltre affermato che la relata dell'agente postale fa piena prova solo delle attività direttamente compiute e non anche delle informazioni acquisite, che hanno valore meramente presuntivo. Quanto alla pretesa confessione stragiudiziale, la Corte ha escluso che la sola sottoscrizione della procura alle liti renda confessoria la dichiarazione contenuta negli scritti difensivi di altro processo, trattandosi al più di elemento indiziario liberamente valutabile. Ha quindi censurato la Corte d'appello per aver ignorato la prova contraria dedotta dal ricorrente sulla diversa residenza effettiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 112/2008
riguardante il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi da società che gestiscano servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, terzo comma d.lg. 165/2001
è la norma assunta come violata a fondamento della declaratoria di nullità del contratto e della conseguente ripetizione dei compensi
art. 35, terzo comma d.lg. 165/2001
principi di cui all’art. 35, terzo comma d.lg. 165/2001
richiamato quale parametro di legittimità delle procedure di reclutamento e conferimento incarichi da parte delle società pubbliche
art. 140 c.p.c.
la notificazione presuppone l'esatta individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio e l'assenza momentanea del destinatario; se emergono indizi di trasferimento, occorrono ulteriori ricerche
art. 143 c.p.c.
si applica solo in caso di irreperibilità oggettiva, quando non sia possibile individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora nonostante le ricerche dovute
art. 148 c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate per la disciplina della notificazione a mezzo posta
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme violate
art. 115 c.p.c.
richiamato sia in tema di valutazione della prova sia per contestare l'uso di elementi non provati come decisivi
art. 191 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme violate
art. 2730 c.c.
richiamato in tema di confessione
art. 2735 c.c.
richiamato in tema di confessione stragiudiziale
art. 125 c.p.c.
richiamato per la forma degli atti processuali di parte
art. 228 c.p.c.
richiamato per la confessione giudiziale spontanea
art. 229 c.p.c.
richiamato per la confessione giudiziale spontanea
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova
art. 354 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rimessione al primo giudice per nullità della notificazione
l. 890/1982, art. 1
la notificazione a mezzo posta compiuta dall'agente postale gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, ma solo per le attività direttamente attestate
Massime di principio
- La notificazione eseguita secondo il meccanismo dell'art. 140 c.p.c. è valida solo se il luogo di destinazione è stato correttamente individuato e l'impossibilità di consegna dipende da una mera assenza temporanea o da impedimenti materiali; se emergono indizi di trasferimento del destinatario, il notificante deve svolgere ulteriori ricerche e non può fare affidamento su un indirizzo solo presunto.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo sul luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria desumibile da qualunque fonte di convincimento.
- La relata dell'agente postale fa piena prova fino a querela di falso solo delle attività direttamente compiute e attestate; le informazioni o deduzioni sull'assenza del destinatario hanno valore presuntivo e sono liberamente valutabili dal giudice.
- Una dichiarazione contenuta in atti di altro processo non assume automaticamente efficacia confessoria: la confessione richiede la consapevole ammissione di un fatto a sé sfavorevole, e la sola sottoscrizione della procura alle liti non equivale a sottoscrizione personale della dichiarazione confessoria.
- Se il giudice ritiene insuperabile la prova documentale anagrafica e trascura specifiche deduzioni istruttorie e prove contrarie sulla residenza effettiva, la motivazione risulta censurabile per erronea valutazione del materiale probatorio e per mancata considerazione di elementi decisivi.
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