Ordinanza n. 1955/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale di merito e graduatoria dei vincitori di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori, nonché atti presupposti e disposizioni del bando
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale di merito, il relativo avviso e l’atto di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, limitatamente alla Regione Sicilia, chiedendo l’annullamento degli atti nella parte in cui non è stata inclusa tra i vincitori. Sono stati inoltre impugnati gli artt. 7.3 e 8 del bando e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato all’Amministrazione e a una sola partecipante collocata utilmente nella graduatoria, ma ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura e utilmente collocati nella graduatoria impugnata, in quanto controinteressati. Considerato l’elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la ricorrente a procedere mediante notifica per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, del testo integrale del ricorso e dell’ordinanza, oltre all’elenco nominativo dei controinteressati e alle ulteriori indicazioni prescritte. La notifica dovrà essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e la prova degli adempimenti dovrà essere depositata entro dieci giorni dal perfezionamento della notifica. L’Agenzia dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza e rilasciare un attestato dell’avvenuta pubblicazione, con indicazione della data. Il TAR ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026, avvertendo che l’omessa notificazione o il mancato deposito nei termini comporteranno la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio e, in presenza di un elevato numero di controinteressati, di autorizzare modalità di notificazione per pubblici proclami; l’atto integrativo deve essere notificato e la prova depositata nei termini stabiliti.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Prevede la dichiarazione di improcedibilità quando non viene eseguito nei termini l’ordine di integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.
art. 151 c.p.c.
Richiamato, insieme alle disposizioni del codice del processo amministrativo, per le forme della notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione dei soggetti utilmente collocati e ammessi alla procedura, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti tali controinteressati, non essendo sufficiente la notifica a uno solo di essi.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità idonee a rendere conoscibili il ricorso, il provvedimento autorizzatorio e l’identità dei destinatari.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro i termini fissati dal giudice e la prova degli adempimenti deve essere tempestivamente depositata; in caso contrario, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Come è indicizzato
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