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Sentenza

Sentenza del 09/02/2021 n. 1321 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di notifica n. XXX relativo al pagamento dei contributi consortili per beneficio di natura idraulica per l'anno 2017 (importo € 140,76). Il ricorrente deduceva: nullità della notifica effettuata a mezzo posta anziché da agente abilitato; presenza nell'avviso di sigle e simboli incomprensibili; assenza di vantaggio per gli immobili ubicati nel Comune di Acerra derivante dalle opere di bonifica; esenzione per aver già pagato la tariffa di pubblica fognatura.

La decisione

Il primo grado ha rigettato il ricorso e ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese. In appello la CTR Campania (sez. 14^) ha rigettato l'appello, ritenendo infondate le censure. Motivazioni principali: l'eccezione di giudicato esterno non provata (mancanza di certificazione di irrevocabilità); un eventuale vizio formale della notifica è stato sanato dal raggiungimento dello scopo; l'avviso conteneva gli elementi necessari per identificare gli immobili e calcolare il contributo; il Consorzio ha fornito la prova presuntiva (piano di classifica e perimetro di contribuenza) che legittima l'imposizione; il contribuente non ha provato l'assenza di beneficio con mezzi probatori specifici; il pagamento della tariffa per il servizio idrico integrato/publica fognatura non esclude l'obbligo di versare i contributi di bonifica ordinari. Spese di giudizio compensate in appello.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Principio che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti; in questo caso la CTR ha rilevato che l'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze prodotte non è stata fornita dall'appellante, pertanto l'eccezione di giudicato esterno non regge.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La decisione estera deve essere corredata dalla certificazione che attesti la sua irrevocabilità; senza tale certificazione l'onere di provare il giudicato incombe a chi lo deduce.

  • art. 860 c.c.

    Riferita in tema di presunzioni: contribuisce, insieme alla disciplina speciale, a fondare l'onere probatorio e le presunzioni sulla esistenza di utilità derivante dalle opere consortili.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (artt. 10 e 11)

    Prevedono presunzioni e regole sul rapporto contributivo consortile, ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di vantaggio derivante dalle opere di bonifica quando l'immobile è inserito nel perimetro e nel piano di classifica.

  • L.R. n. 4/2003 (art. 13 e art. 12)

    L'art. 13 esonera dalla contribuzione solo per i contributi dovuti a titolo di beneficio di scarico di acque nei canali consortili; non esclude gli altri contributi di bonifica ordinari (art. 12) pretesi dal R.D. 215/1933.

  • d.lgs. n. 152/2006 (art. 155, comma 3)

    Prevede l'esonero limitato ai contributi per lo scarico nelle reti consortili, ma non elimina l'obbligo in relazione ai contributi ordinari per la difesa idraulica.

  • Cass. civ. sez. III, 23/08/2018 n. 20974

    Giurisprudenza interpretata dalla CTR secondo cui la parte che invoca il giudicato esterno deve provare il passaggio in giudicato con la certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.

  • Cass. civ. n. 19322/2019 (richiamata)

    Conferma che il contributo per la difesa idraulica è dovuto anche se il contribuente paga la tariffa per la pubblica fognatura, trattandosi di obbligazioni diverse.

Massime di principio

  • Un vizio formale della notifica può essere considerato sanato se l'atto raggiunge lo scopo e viene tempestivamente impugnato: la mera notifica tramite posta non necessariamente annulla l'atto se il contribuente ha potuto esercitare il diritto di difesa.
  • L'avviso di pagamento deve contenere gli elementi essenziali per identificare l'immobile e il criterio di calcolo; se ciò è presente, la motivazione formale è ritenuta sufficiente.
  • L'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato costituiscono prova presuntiva del beneficio derivante dalle opere consortili: il Consorzio ha l'onere di produrre il piano; il contribuente ha l'onere di provare, con allegazioni e mezzi specifici, l'assenza del beneficio.
  • Il pagamento della tariffa per il servizio idrico integrato o della pubblica fognatura non esonera automaticamente dal pagamento dei contributi consortili ordinari; l'esonero è limitato ai casi espressamente previsti e riferiti allo scarico nelle reti consortili.
  • Chi deduce l'esistenza di un giudicato esterno deve dimostrarne la definitività con la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; la mancata produzione di tale certificazione comporta il rigetto dell'eccezione.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali, la compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice di appello.

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