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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23993/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato associativo ex art.74 d.P.R. 309/1990 (capo 4). La difesa ha sostenuto che la cosiddetta doppia presunzione di necessità della custodia ex art.275 co.3 cod.proc.pen. era superata: la partecipazione dell'indagata ai fatti era di durata molto limitata (fatti tra l'8/4/2021 e il 18/5/2021), vi era un consistente intervallo temporale senza attività criminosa successiva, l'indagata era incensurata, svolgeva attività lavorativa e avrebbe potuto essere controllata con arresti domiciliari e monitoraggio elettronico. Si deduceva quindi vizio di motivazione e errata applicazione delle norme cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato che il mero decorso del tempo (circa anno e mezzo) fosse idoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art.275 co.3 cod.proc.pen. Ha inoltre ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valutato il volume d'affari dell'associazione, il numero e la qualità dei partecipanti, le numerose transazioni, il sequestro di ingenti quantitativi di droga e la disponibilità di armi, nonché il ruolo attribuito all'indagata quale custode della cassa comune. Quanto all'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico, la Corte ha ritenuto che l'esclusione radicale dell'idoneità della misura attenuata da parte del Tribunale del riesame assorbe implicitamente la valutazione sull'inidoneità di modalità elettroniche alternative. La ricorrente è condannata alle spese processuali e gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; il reato associativo contestato rientra nella disciplina di detta norma, costituendo titolo per l'applicazione delle misure cautelari rilevanti.

  • art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati associativi: la Corte ha confermato che tale presunzione non è superata dal mero decorso del tempo e prevale sulla norma generale cautelare (art.274).

  • art.274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari: la Corte ha precisato che la norma speciale (art.275 co.3) è prevalente e quindi la valutazione generale ex art.274 non basta a superare la presunzione prevista per i reati elencati.

  • art.51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la categoria di reati che attivano la presunzione di cui all'art.275 co.3; il fatto concreto rientra in tale elenco, giustificando l'applicazione della regola cautelare speciale.

  • art.275-bis cod. proc. pen.

    Prevede modalità di controllo elettronico per misure interdittive/affidamento domiciliare; la Corte ha affermato che l'esclusione radicale dell'idoneità degli arresti domiciliari da parte del giudice del riesame assorbe implicitamente la valutazione sulla possibile efficacia delle modalità elettroniche previste da questa norma.

  • art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica uno dei motivi di cassazione (violazione di legge); è stata richiamata dalla ricorrente come vizio dedotto, ma la Cassazione l'ha ritenuta infondata.

  • art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (trasmissione atti in cancelleria); menzionata nella parte finale della sentenza.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo tra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a superare la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per i reati indicati dall'art.275 co.3; sono necessari elementi concreti che dimostrino l'attenuazione del pericolo.
  • Quando il fatto rientra nelle ipotesi di cui all'art.275 co.3, detta presunzione speciale prevale sulla regola generale dell'art.274 e richiede prova contraria non banale per ritenere sufficienti misure meno afflittive.
  • Il giudice, ove intercorra un significativo lasso di tempo, ha l'obbligo di motivare espressamente l'incidenza del fattore temporale sulle esigenze cautelari; tale onere può ritenersi assolto se la decisione illustra elementi concreti (volume d'affari, numero e qualità dei partecipanti, disponibilità di armi, ruolo centrale dell'indagato) che mantengono attuali le esigenze cautelari.
  • La semplice incensuratezza, il lavoro e la breve durata della partecipazione non sono automaticamente idonei a garantire l'affidabilità e a giustificare la sostituzione della custodia in carcere con misure alternative, se non accompagnati da elementi che escludano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Se il giudice esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari a contenere il rischio di reiterazione, tale esclusione può essere considerata implicitamente assorbente rispetto alla valutazione sull'uso di modalità elettroniche di controllo previste dall'art.275-bis.

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