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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva, del decreto del Questore di Livorno del 7.3.2022, notificato in data 12.7.2022, avente ad oggetto il diniego di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro autonomo.

Giustizia amministrativa202201014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro autonomo, con contestuale presa d’atto del parere sfavorevole alla protezione speciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Livorno che aveva respinto l’istanza di conversione presentata il 22 agosto 2020. Il diniego era motivato dalla carenza della documentazione fiscale e reddituale, anche alla luce degli accertamenti nelle banche dati INPS e Punto Fisco, nonché dal parere sfavorevole della Commissione territoriale al rilascio, in alternativa, di un permesso per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di avere dimostrato lo svolgimento pregresso e attuale di attività lavorativa, con una flessione reddituale riconducibile al periodo pandemico, e di essere titolare di un regolare contratto di lavoro e stabilmente radicato in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché, per il lavoro autonomo, lo straniero deve dimostrare un reddito annuo proveniente da fonti lecite almeno pari alla soglia prevista dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuata nel caso concreto in euro 8.263,31. La soglia può essere ragionevolmente più elevata rispetto a quella prevista per il lavoro dipendente, considerata la minore stabilità prospettica del reddito da lavoro autonomo e la sua maggiore esposizione alle iniziative dell’interessato e alle oscillazioni del mercato. Il requisito non risultava raggiunto: il bilancio provvisorio indicava euro 4.949,90 per il periodo 1 gennaio-18 agosto 2020; la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019 non evidenziava alcun reddito; la dichiarazione relativa al 2020 indicava euro 7.021, comunque inferiori alla soglia richiesta. Il Tribunale ha inoltre escluso il rilascio di un permesso per protezione speciale, poiché la Commissione territoriale aveva espresso per due volte parere sfavorevole ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. Le spese sono state compensate per l’assenza di memorie difensive dell’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998

    Il parere sfavorevole della Commissione territoriale, espresso per due volte, ha escluso nel caso concreto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

  • soglia reddituale per il lavoro autonomo prevista dalla normativa sull’immigrazione

    Per la conversione o il rilascio del permesso per lavoro autonomo è necessario dimostrare un reddito annuo lecito almeno pari alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, quantificata dal giudice in euro 8.263,31 al momento dello scrutinio.

Massime di principio

  • Il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo richiede la dimostrazione di un reddito annuo proveniente da fonti lecite almeno pari alla soglia prevista dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
  • La soglia reddituale richiesta per il lavoro autonomo può essere fissata a un livello superiore rispetto a quella prevista per il lavoro dipendente, in ragione della minore garanzia di stabilità futura dell’attività autonoma e della maggiore esposizione del relativo reddito alle iniziative dell’interessato e alle fluttuazioni del mercato.
  • Il requisito reddituale deve risultare dalla documentazione fiscale e reddituale disponibile al momento dello scrutinio dell’istanza; non è sufficiente allegare lo svolgimento di un’attività lavorativa se i redditi dichiarati restano inferiori alla soglia normativa.
  • La mancanza del requisito reddituale per la conversione non impone il rilascio di un diverso titolo di soggiorno quando la competente Commissione territoriale abbia espresso parere sfavorevole al riconoscimento della protezione speciale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e speciale
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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