Cassazione Civile, Ordinanza n. 24813/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di quanto versato in seguito a controllo formale della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2008, relativa al 2007, contestando il diniego dell'Ufficio che aveva disconosciuto la detrazione pro quota delle spese di ristrutturazione sostenute da una società semplice agricola di cui egli era socio al 19%, con riferimento a immobili residenziali di proprietà sociale. In primo e secondo grado la pretesa era stata respinta. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 9 L. 448/2001, dell'art. 43 TUIR e dell'art. 2195 c.c., sostenendo che gli immobili non potevano considerarsi strumentali, perché la società era una società semplice svolgente attività agricola, gli immobili erano accatastati come urbani, non erano destinati all'attività agricola sociale e venivano concessi in locazione. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 36-ter e 38 d.P.R. 600/1973, assumendo che l'Ufficio avesse svolto valutazioni sostanziali sulla natura degli immobili e dei redditi, attività che avrebbe richiesto un accertamento tributario sostanziale e non un controllo formale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 consente una pur limitata attività istruttoria e non era stata specificamente dedotta alcuna violazione dei poteri istruttori o del contraddittorio; ha invece accolto il primo motivo, affermando che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta solo per beni patrimoniali e non per immobili strumentali o beni-merce. Nel caso concreto gli immobili erano residenziali, di proprietà di una società semplice agricola, concessi in locazione a terzi, e non risultava che fossero strumentali all'esercizio di un'attività commerciale o produttiva di reddito d'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la fattispecie applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 L. 28 dicembre 2001, n. 448
Disciplina la proroga temporale della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall'art. 1 L. 449/1997.
art. 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449
La detrazione per recupero del patrimonio edilizio si applica ai costi sostenuti per interventi di ristrutturazione; la Corte ne limita l'ambito ai beni patrimoniali non strumentali.
art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Serve a qualificare gli immobili strumentali; sono tali quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa o, per le imprese commerciali, quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
art. 90 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi degli immobili non strumentali né destinati alla produzione o allo scambio concorrono secondo la disciplina dei redditi fondiari; le spese e gli altri componenti negativi relativi non sono deducibili.
art. 2195 c.c.
Richiamato per distinguere l'attività commerciale da quella non commerciale ai fini della qualificazione degli immobili e dei redditi.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale consente di escludere detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti e comporta una sia pur ridotta attività istruttoria con comunicazione dell'esito al contribuente.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel censurare l'operato dell'Ufficio; la Corte non fonda su questa norma la decisione di accoglimento.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È distinto dall'art. 36-ter: riguarda il controllo automatizzato, basato sui dati della dichiarazione e dell'anagrafe tributaria, senza valutazioni sostanziali o ricerca di informazioni.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in via analogica quale omologa disciplina del controllo automatizzato IVA.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte osserva che l'imputazione del reddito al socio non muta la regola di fondo sulla natura dei beni e sull'applicabilità dell'agevolazione.
Massime di principio
- La detrazione per interventi di recupero edilizio spetta solo se i costi gravano su beni patrimoniali i cui redditi sono determinati secondo il criterio fondiario; è invece esclusa per immobili strumentali o beni-merce, perché in tali casi i costi sono già rilevanti nella determinazione del reddito d'impresa e il beneficio produrrebbe una duplicazione indebita.
- La qualificazione fiscale di un immobile dipende dalla sua natura e dalla concreta destinazione funzionale rispetto all'attività esercitata; la mera previsione della locazione nell'oggetto sociale o la semplice locazione a terzi non bastano, da sole, a trasformare l'immobile in bene strumentale o a farne derivare reddito d'impresa.
- Nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 l'Ufficio può svolgere una limitata attività istruttoria e disconoscere detrazioni non spettanti sulla base della documentazione richiesta; la censura di illegittimità dell'atto richiede però la deduzione specifica di un superamento dei limiti procedimentali o del contraddittorio.
- La tassazione per trasparenza del reddito in capo al socio non modifica la disciplina sostanziale relativa alla qualificazione del bene in capo alla società e all'applicabilità dell'agevolazione fiscale.
- Ai fini dell'individuazione dei beni strumentali rileva l'effettiva utilizzazione nell'attività d'impresa o professionale, non la sola loro presenza in un contesto societario o patrimoniale.
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