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Ordinanza

Ordinanza n. 13811/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 2822/2025 del 7 febbraio 2025, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta), all'esito del giudizio iscritto al N.R.G. 12864/2023, nonché per la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza con nomina di un commissario ad acta;

Giustizia amministrativa202512553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2822/2025, con particolare riferimento alla liquidazione degli interessi legali sul trattamento di fine servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2822/2025 e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo, nonché la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riconosciuto che l'INPS aveva provveduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di trattamento di fine servizio. Sono tuttavia residuate incertezze sulla liquidazione degli interessi legali dovuti in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Preso atto dell'avvenuto pagamento del trattamento di fine servizio e della permanenza di incertezze limitatamente agli interessi legali, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 65 c.p.a. L'INPS dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione di chiarimenti sulle attività già espletate o in corso di espletamento finalizzate all'esecuzione della sentenza, con esclusivo riferimento alla liquidazione degli interessi legali. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 2 dicembre 2026. Non sono state adottate decisioni definitive sulla spettanza o sulla quantificazione degli interessi, sulla penalità di mora o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre incombenti istruttori necessari ai fini della decisione; nel caso concreto è stato ordinato all'INPS di fornire una relazione sui chiarimenti relativi alla liquidazione degli interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato e residuino contestazioni o incertezze su specifiche componenti economiche, il giudice può disporre un'istruttoria mirata prima di decidere sulle ulteriori pretese esecutive.
  • L'incombente istruttorio può essere circoscritto alle attività amministrative già compiute o in corso di compimento e deve essere assolto dall'amministrazione entro il termine fissato dal giudice; la causa può quindi essere rinviata a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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