Sentenza del 19/10/2016 n. 6244 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Principio della specificità dei motivi di gravame - Nullità dell'avviso di accertamento firmato per delega - Tardività della eccezione sollevata in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta priva del requisito della specificità dei motivi di gravame e, poiché proposta tardivamente in appello, non è stata esaminata favorevolmente. L'avviso di accertamento non è stato quindi annullato per il solo fatto di essere stato sottoscritto per delega.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto per delega, chiedendo di verificare la legittimità della delega conferita al funzionario firmatario. La doglianza, tuttavia, è stata formulata in modo generico, mediante una richiesta non motivata, senza indicare specificamente quali vizi affliggessero la delega o perché la sottoscrizione dovesse ritenersi invalida. Inoltre, l'eccezione è stata sollevata tardivamente in appello.
Norme richiamate
Principio processuale della specificità dei motivi di gravame
Chi impugna una decisione o un atto deve indicare in modo puntuale le ragioni della contestazione, specificando i vizi denunciati e le relative argomentazioni; una richiesta generica di verifica non è sufficiente.
Disciplina della sottoscrizione dell'avviso di accertamento per delega
La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato non determina automaticamente la nullità dell'atto. La contestazione deve individuare concretamente l'assenza, l'invalidità o l'inidoneità della delega.
Principio di preclusione e tardività delle eccezioni in appello
Le eccezioni non sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio, quando non rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte validamente per la prima volta in appello.
Massime di principio
- La contestazione della firma per delega deve essere specifica e motivata: occorre indicare quale requisito della delega sarebbe mancante o irregolare e fornire elementi concreti a sostegno.
- La semplice richiesta al giudice di controllare la legittimità della delega, senza spiegare il vizio denunciato, non soddisfa il principio di specificità dei motivi.
- Le eccezioni relative alla validità dell'avviso devono essere sollevate tempestivamente, normalmente già nel ricorso introduttivo; proporle per la prima volta in appello può comportarne la preclusione.
- La sottoscrizione per delega non rende di per sé nullo l'avviso di accertamento: la nullità richiede la dimostrazione di una concreta irregolarità rilevante.
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