Cassazione Penale, Ordinanza n. 15558/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda concerne una condanna, confermata in appello, per guida in stato di ebbrezza aggravata dal tasso alcolemico accertato in fascia elevata e dalla verificazione di un sinistro stradale. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, quattro censure: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, perché assunte in violazione delle garanzie difensive e utilizzate come base della responsabilità anche nel rito abbreviato; 2) inutilizzabilità o comunque illegittimità degli esami ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché non confrontati criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e comunque infondati alla luce dei principi consolidati richiamati dalla Corte territoriale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello senza misurarsi con la ratio decidendi. Quanto alle dichiarazioni spontanee, ha ritenuto corretta la loro utilizzazione perché rese liberamente, verbalizzate e non decisive in sé, inserite in un compendio probatorio autonomo. Quanto agli esami ematici, ha richiamato il principio per cui l'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore integra una nullità a regime intermedio sanata dalla richiesta di rito abbreviato, e ha ribadito che il prelievo ospedaliero richiesto dalla polizia giudiziaria non richiede uno specifico consenso preventivo dell'interessato ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha giudicato congruo il diniego motivato sul tasso alcolemico, sulla causazione del sinistro e sui precedenti dell'imputata. Sul trattamento sanzionatorio, ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito sulla prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata irrogata alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza applicata al caso concreto, con tasso alcolemico elevato e aggravio connesso al sinistro.
art. 63 c.p.p.
richiamato come parametro difensivo in tema di dichiarazioni autoaccusatorie e garanzie difensive.
art. 64 c.p.p.
richiamato per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza avvisi difensivi; la Corte ha ribadito che dichiarazioni spontanee, se davvero libere, sono utilizzabili.
art. 191 c.p.p.
invocato per sostenere l'inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di legge.
art. 350 c.p.p.
la Corte ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate, anche nel rito abbreviato, se verbalizzate e rese liberamente senza sollecitazioni.
art. 357 c.p.p.
richiamato nel motivo difensivo in tema di attività della polizia giudiziaria.
art. 192 c.p.p.
richiamato come parametro di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto il quadro probatorio già autonomamente sufficiente.
art. 530 c.p.p.
richiamato dalla difesa quale norma sull'insufficienza o contraddittorietà della prova.
art. 356 c.p.p.
richiamato in relazione all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico.
art. 114 disp. att. c.p.p.
richiamato dalla difesa per l'avviso al difensore in caso di accertamenti sanitari richiesti dalla polizia giudiziaria.
art. 131-bis c.p.
la Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della gravità concreta della condotta e dei precedenti dell'imputata.
art. 133 c.p.
utilizzato come criterio di riferimento per il giudizio di particolare tenuità dell'offesa, senza necessità di analizzare tutti gli elementi se quelli rilevanti sono indicati.
art. 163 c.p.
richiamato in relazione al giudizio prognostico negativo che ha giustificato il diniego della sospensione condizionale della pena.
art. 180 c.p.p.
insieme all'art. 182 c.p.p. disciplina la deduzione delle nullità a regime intermedio.
art. 182, comma 2, c.p.p.
richiamato per la tempestiva deduzione della nullità a regime intermedio.
art. 183 c.p.p.
la richiesta di rito abbreviato comporta sanatoria della nullità relativa all'omesso avviso della facoltà di assistenza difensiva nel prelievo ematico.
art. 616 c.p.p.
ha fondato la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili quando risultino effettivamente libere, non sollecitate e formalizzate in un verbale sottoscritto dal dichiarante; la loro eventuale valenza probatoria va apprezzata nel contesto dell'intero compendio istruttorio e non in modo isolato.
- Nel rito abbreviato, la deduzione di vizi relativi all'assistenza difensiva durante gli accertamenti sanitari richiesti dalla polizia giudiziaria può risultare preclusa o sanata, se la nullità a regime intermedio non è tempestivamente eccepita e comunque interviene la richiesta del rito alternativo.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria integra una nullità a regime intermedio, non una inutilizzabilità automatica dell'esito dell'esame.
- Il prelievo di campioni biologici eseguito in struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria, ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non richiede un autonomo consenso preventivo dell'interessato oltre a quello eventualmente necessario per le ordinarie manovre sanitarie.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi, senza doverli esaminare tutti, purché la motivazione renda comprensibile la conclusione di non tenuità.
- La determinazione della pena e il diniego della sospensione condizionale restano insindacabili in cassazione quando siano sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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