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Sentenza

Sentenza n. 5722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma quanto al ricorso nn. 5465 del 2024: della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa della Provincia di Trento n. 49 del 26 marzo 2024. quanto al ricorso n. 9142 del 2025: della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa della Provincia di Trento n. 114 del 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202405465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire formatosi per silentium e successivo permesso di costruire in variante per la demolizione di una villetta a schiera e la realizzazione di un edificio residenziale, nonché provvedimenti di archiviazione dell’autotutela e di proroga del termine di inizio lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il primo appello contestava la sentenza del TRGA che aveva dichiarato tardivo il ricorso originario e irricevibili i motivi aggiunti ripetitivi. Nel merito venivano dedotti errori nel calcolo della volumetria e della SUN, nell’inquadramento dell’autorimessa come piano seminterrato, nello scomputo degli spazi comuni e degli spessori delle pareti, nella ricostruzione della linea naturale del terreno, nel rispetto delle distanze, nella valutazione dell’altezza e della larghezza del nuovo edificio, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità e irragionevolezza dell’archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio. Era inoltre contestata la legittimazione e l’interesse al ricorso e reiterata una richiesta istruttoria. Il secondo appello, proposto dagli eredi, contestava la proroga del termine di inizio dei lavori, sostenendo che la pendenza del contenzioso non costituisse evento straordinario sopravvenuto ai sensi della legge provinciale e che la proroga fosse sproporzionata, anche alla luce della disciplina emergenziale sulla durata dei titoli edilizi. La controinteressata proponeva appello incidentale per contestare, in via prudenziale, il riconoscimento dell’interesse ad agire.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli e li ha respinti. Quanto al primo appello, la verificazione ha chiarito che l’autorimessa è parzialmente seminterrata e che l’incremento dell’altezza massima può essere applicato sul solo prospetto interessato; ha inoltre ritenuto corretto il calcolo della SUN, compreso lo scomputo degli spazi di relazione e per il gioco dei bambini e degli spessori delle pareti, non essendo la relativa disciplina tale da imporre la diversa interpretazione prospettata dall’appellante. La ricostruzione della linea naturale del terreno è stata giudicata tecnicamente attendibile e il terreno sistemato può essere considerato linea naturale, nei limiti indicati dal verificatore. Le censure sulla lunghezza del fronte e sull’inserimento dell’edificio nel contesto sono state respinte perché l’area è classificata B2, con margini di densificazione, e non è stato dimostrato un pregiudizio alla luminosità dell’immobile confinante. La censura sull’autotutela è stata dichiarata inammissibile per genericità. Quanto al secondo appello, il Collegio ha ritenuto che la pendenza del giudizio sul titolo edilizio possa costituire evento straordinario sopravvenuto e causa di forza maggiore, legittimando la proroga del termine di inizio lavori; la norma provinciale non richiede un’impossibilità assoluta e riconosce all’amministrazione discrezionalità anche sulla durata della proroga. La censura relativa all’eccessiva durata della proroga è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non essendo stata indicata una lesione concreta. L’appello incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Gli appellanti principali sono stati condannati alle spese di entrambi i giudizi e, in solido, alle spese della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15

    Il comune può prorogare il termine previsto per l’inizio o per l’ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.

    La disposizione attribuisce all’amministrazione una discrezionalità nella verifica dei presupposti della proroga e nella determinazione della sua durata; la pendenza di un contenzioso sul titolo edilizio può costituire evento straordinario sopravvenuto e causa di forza maggiore, senza necessità di un’impossibilità assoluta di eseguire i lavori.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale disciplina statale analoga in materia di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

  • art. 42, l.p. 13 maggio 2020, n. 3

    I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione.

    La disciplina emergenziale sulla durata dei titoli edilizi è stata invocata dall’appellante, ma non ha condotto all’accoglimento della censura sulla proroga, ritenuta inammissibile per carenza di interesse concreto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dal Comune per sostenere l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di una seconda proroga; il Collegio ha ritenuto di non esaminare l’eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.

  • art. 37 c.p.a.

    Invocato dall’appellante per la remissione in termini, senza che la relativa richiesta fosse accolta.

  • art. 3 D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg

    Applicato, alla luce della verificazione, per la qualificazione dell’autorimessa come parzialmente seminterrata e per il calcolo degli elementi geometrici e della SUN.

  • art. 38 NTA del PRG del Comune di Trento

    Ritenuto correttamente applicato con riguardo al calcolo della volumetria e alla disciplina dell’intervento edilizio.

  • art. 86 l.p. 1/2008

    Invocato dall’appellante in relazione allo scomputo degli spessori delle pareti, ma ritenuto non ostativo al calcolo della SUN effettuato nel progetto di variante.

Massime di principio

  • Quando una regola tecnica ammette più soluzioni ugualmente valide, il giudice amministrativo e il verificatore non possono sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione se la soluzione prescelta è tecnicamente accettabile, non arbitraria e conforme allo stato dell’arte.
  • La qualificazione edilizia di un piano come seminterrato e il conseguente calcolo dell’altezza devono essere verificati in concreto rispetto alla linea naturale del terreno e ai diversi prospetti dell’edificio; l’incremento dell’altezza può operare soltanto sul fronte effettivamente interessato dalla parte emergente.
  • La pendenza di un giudizio avente a oggetto la legittimità di un permesso di costruire può integrare un evento straordinario sopravvenuto o una causa di forza maggiore idonea a giustificare la proroga del termine di inizio dei lavori, anche quando non sussista un’impossibilità assoluta di esecuzione.
  • La valutazione comunale sulla sussistenza dei presupposti della proroga edilizia e sulla sua durata è espressione di discrezionalità amministrativa e può essere censurata solo quando risulti irragionevole, abnorme o manifestamente sproporzionata.
  • Una censura contro un provvedimento di archiviazione dell’autotutela è inammissibile se si limita a richiamare genericamente l’illegittimità dei titoli edilizi senza individuare specifici vizi dell’atto e una concreta lesione della posizione giuridica dedotta.
  • La contestazione dell’eccessiva durata di una proroga edilizia richiede l’indicazione di una lesione concreta e attuale dell’interesse del ricorrente; la mera prospettazione dell’abnormità temporale della proroga non è sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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