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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-602/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 ottobre 2020. — kohlpharma GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Diniego di approvazione di una modifica delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale che beneficia di un’autorizzazione all’importazione parallela – Tutela della salute e della vita delle persone – Direttiva 2001/83/CE. — Causa C-602/19

Giurisprudenza europea62019CJ0602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il rapporto tra libera circolazione delle merci e disciplina nazionale delle importazioni parallele di medicinali. Ha affermato che la scadenza dell'AIC di riferimento nello Stato membro d'importazione non comporta automaticamente l'illegittimità o l'inefficacia dell'autorizzazione all'importazione parallela, né giustifica di per sé il rifiuto di aggiornare le informazioni del prodotto. Il diniego nazionale è incompatibile con gli articoli 34 e 36 TFUE se non è sorretto da un rischio concreto per la salute pubblica e non rispetta il criterio di proporzionalità.

Importazione parallela di medicinali: legittimità del rifiuto di approvare modifiche del foglietto illustrativo e delle informazioni tecniche dopo la scadenza dell'AIC di riferimento nello Stato membro d'importazione

La questione giuridica

Se gli articoli 34 e 36 TFUE ostino a che l'autorità competente di uno Stato membro rifiuti di approvare modifiche delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale importato in parallelo, quando l'AIC di riferimento nello Stato membro d'importazione è scaduta e le modifiche proposte riprendono, in combinazione con quanto autorizzato nello Stato di esportazione, indicazioni relative a un altro medicinale sostanzialmente identico quanto al principio attivo ma in diversa forma farmaceutica; e se il rifiuto possa giustificarsi invocando l'esenzione degli importatori paralleli dagli obblighi periodici di farmacovigilanza, l'assenza di dati aggiornati sul rapporto rischio/beneficio o l'incompatibilità tra forme farmaceutiche diverse.

Principio di diritto

Gli articoli 34 e 36 TFUE ostano a che l'autorità competente di uno Stato membro rifiuti di approvare modifiche delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale oggetto di importazione parallela, solo perché l'AIC di riferimento nello Stato membro d'importazione è scaduta e perché le modifiche si fondano anche su indicazioni di un medicinale con la stessa indicazione terapeutica e lo stesso principio attivo ma in diversa forma farmaceutica, quando l'autorizzazione all'importazione parallela resta valida e non vi sono elementi sufficienti per ritenere sussistente un rischio per la tutela effettiva della vita e della salute delle persone. Un rifiuto di tal genere costituisce una restrizione alla libera circolazione non giustificata se non risulta necessario e proporzionato alla tutela della salute.

Norme richiamate

  • Articoli 34 e 36 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Regolamento (CE) n. 1901/2006
  • Regolamento (CE) n. 1394/2007
  • Direttiva 2012/26/UE

Importazione parallela di medicinali e aggiornamento delle informazioni dopo la scadenza dell'AIC di riferimento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Köln in una controversia tra kohlpharma GmbH e la Repubblica federale di Germania. Il problema nasce dal rifiuto dell'autorità tedesca di approvare modifiche del foglietto illustrativo e delle informazioni tecniche di un medicinale importato in parallelo, dopo che l'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento in Germania era scaduta.

Fatti e procedimento principale

kohlpharma aveva ottenuto in Germania un'autorizzazione all'importazione parallela per il medicinale Impromen 5 mg in compresse, importato dall'Italia. L'autorizzazione era stata rilasciata con rinvio all'AIC di riferimento tedesca relativa al medicinale Consilium 5 mg (Impromen 5 mg), allora commercializzato anche in compresse. Successivamente tale AIC tedesca è scaduta e sul mercato tedesco è rimasta solo la versione in gocce.

Nel 2015 la società ha notificato modifiche alle informazioni sul dosaggio del medicinale importato, trasponendo per analogia indicazioni relative alle gocce autorizzate in Germania e integrandole nel foglietto illustrativo delle compresse. L'Istituto federale per i medicinali ha rifiutato l'approvazione, ritenendo che l'adeguamento non fosse più possibile dopo la scadenza dell'AIC di riferimento e che la comparazione con la forma in gocce fosse regolamentarmente inidonea, anche per ragioni di sicurezza e aderenza terapeutica.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se gli articoli 34 e 36 TFUE impongano di autorizzare modifiche delle informazioni e della posologia di un medicinale importato parallelamente anche dopo la scadenza dell'AIC di riferimento nel primo Stato membro;
  • se il rifiuto possa essere giustificato con l'assenza di obblighi periodici di farmacovigilanza per gli importatori paralleli, con la mancanza di dati aggiornati sul rapporto rischio/beneficio o con il fatto che le modifiche si fondano su un medicinale di diversa forma farmaceutica.

Normativa rilevante

La Corte ricorda che l'importazione parallela di medicinali non rientra nella direttiva 2001/83/CE come prima immissione in commercio, ma nel regime del Trattato sulla libera circolazione delle merci. Sono richiamati in particolare:

  • gli articoli 34 e 36 TFUE;
  • la direttiva 2001/83/CE, in particolare le disposizioni su AIC, documentazione, rifiuto dell'autorizzazione e farmacovigilanza, cioè gli articoli 1, punto 28 quinquies, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 3, 26, 101 e 104;
  • il regolamento (CE) n. 726/2004 e, nel richiamo dell'articolo 6 della direttiva, anche i regolamenti (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1394/2007.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui un medicinale importato parallelamente, se legalmente commercializzato nello Stato membro di esportazione e sostanzialmente equivalente a un medicinale già autorizzato nello Stato membro di importazione, deve poter circolare senza essere sottoposto ai requisiti propri della prima AIC, purché non vi siano rischi per la salute pubblica.

La scadenza dell'AIC di riferimento nello Stato membro d'importazione non comporta, di per sé, la perdita automatica della validità dell'autorizzazione all'importazione parallela. Tale conclusione vale anche se, dopo la scadenza, il medicinale importato è l'unico commercializzato nello Stato membro di importazione. La Corte richiama la sentenza Ferring e la successiva giurisprudenza Paranova Läkemedel, affermando che eventuali restrizioni restano possibili solo se sorrette da un rischio concreto per la salute.

Quanto al diniego di approvare le modifiche delle informazioni, la Corte osserva che una normativa che subordina qualsiasi modifica all'approvazione dell'autorità competente costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 34 TFUE. Tale misura può essere giustificata ex articolo 36 TFUE soltanto se necessaria e proporzionata alla tutela della salute pubblica.

Nel caso concreto, il diniego era fondato unicamente sulla scadenza dell'AIC di riferimento e sulla circostanza che le modifiche proposte riprendevano indicazioni relative alla forma in gocce di un medicinale contenente lo stesso principio attivo. La Corte rileva tuttavia che:

  • l'autorizzazione all'importazione parallela restava valida;
  • il giudice nazionale non disponeva di indizi sufficienti per ritenere sussistente un rischio per la salute;
  • l'assenza sul mercato nazionale di una forma farmaceutica identica non escludeva la possibilità di attingere, per l'aggiornamento delle informazioni, a dati relativi a una forma farmaceutica diversa ma con lo stesso principio attivo;
  • l'eventuale esenzione degli importatori paralleli dagli obblighi periodici di relazioni sulla sicurezza non giustifica, da sola, il rifiuto, poiché la farmacovigilanza può essere assicurata tramite cooperazione con le autorità degli altri Stati membri e accesso ai dati del fabbricante.

La Corte sottolinea inoltre che il mantenimento di informazioni obsolete nel foglietto illustrativo può esso stesso creare rischi per la salute, sicché il diniego generalizzato non è una misura appropriata né necessaria.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 34 e 36 TFUE ostano a che l'autorità competente di uno Stato membro rifiuti di approvare le modifiche delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale importato parallelamente, per il solo fatto che l'AIC di riferimento nello Stato membro d'importazione è scaduta e che le modifiche si basano, insieme alle indicazioni autorizzate nello Stato di esportazione, su un medicinale con la stessa indicazione terapeutica, lo stesso principio attivo ma diversa forma farmaceutica, purché l'autorizzazione all'importazione parallela sia ancora valida e non emergano elementi sufficienti di rischio per la salute.

Principio affermato

La scadenza dell'AIC di riferimento non legittima automaticamente il blocco dell'aggiornamento delle informazioni di un medicinale importato in parallelo; un rifiuto è compatibile con il diritto dell'Unione solo se giustificato da un rischio concreto per la tutela della salute e conforme al principio di proporzionalità.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli importatori paralleli, la pronuncia conferma che l'autorità nazionale non può imporre, in via automatica, un ritorno ai requisiti della prima autorizzazione all'immissione in commercio. In presenza di un'autorizzazione all'importazione parallela ancora valida, l'aggiornamento delle informazioni di prodotto può essere chiesto anche facendo riferimento a dati di un medicinale equivalente commercializzato in una diversa forma farmaceutica, se ciò non altera la sicurezza del medicinale e non vi sono elementi concreti contrari.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle merciimportazione parallela di medicinalitutela della salute pubblicafarmacovigilanzadiritto farmaceutico

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