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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37633/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione per il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per fatti commessi dal 23/9/2011 al 2/11/2011; unico motivo di ricorso: intervenuta abolitio criminis a seguito dell'abrogazione dell'art. 323 c.p. operata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114. Si è chiesta l'annullamento della condanna penale e la revoca delle statuizioni civili e delle spese.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso per fondato motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha revocato le statuizioni civili e ha disposto la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali e della rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. La richiesta della parte civile di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è stata ritenuta infondata, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 95/2025 che ha escluso la necessità di un rinvio sul punto.

Norme richiamate

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1, comma 1, lett. b)

    abroga l'art. 323 cod. pen.

    L'abrogazione ha efficacia di abolitio criminis rispetto ai procedimenti/condanne pendenti: determina l'estinzione del reato e giustifica l'annullamento senza rinvio della condanna penale e la revoca delle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.

  • Art. 323 cod. pen.

    abuso d'ufficio (abrogato)

    Il reato, essendo abrogato dalla legge citata, non può più fondare una condanna; la sua abrogazione rileva nel giudizio di impugnazione come causa di estinzione del reato.

  • Art. 538 cod. proc. pen.

    il giudice penale può decidere sulle azioni civili solo se pronuncia sentenza di condanna

    Impedisce la conservazione di statuizioni civili in capo al giudice penale quando la condanna penale viene annullata per abolitio criminis; la parte civile conserva il diritto di agire in sede civile autonoma.

  • Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016 (Schirru)

    precedente delle Sezioni unite citato

    Conferma il principio che, in caso di sentenza di condanna per reato poi abrogato, il giudice d'impugnazione che dichiara che il fatto non è più previsto come reato deve revocare anche le statuizioni civili, lasciando alla parte civile la possibilità di agire ex novo.

  • Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Mérida)

    artt. 1, 5, 7, comma 4; 19; 65, comma 1 (richiamati)

    La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni della Convenzione, nella misura in cui sono state approvate dall'UE, vincolano l'Unione nei limiti delle competenze europee; in assenza di disciplina penale europea uniforme, la Convenzione non può imporre all'Italia un obbligo generalizzato di criminalizzazione che impedisca l'abrogazione nazionale del reato.

  • Decisione del Consiglio 2008/801/CE

    approvazione della Convenzione da parte della Comunità europea

    Dimostra che l'adesione/approvazione della Convenzione rientra nei limiti delle competenze UE; non travolge la competenza legislativa nazionale là dove l'Unione non abbia previsto armonizzazione penale obbligatoria.

  • Costituzione, art. 117, primo comma e art. 11

    richiamati nella questione di legittimità

    La questione di compatibilità dell'abrogazione con gli obblighi internazionali è stata esaminata e ritenuta non fondata: la legislazione nazionale rientra nei limiti costituzionali rispetto agli obblighi internazionali ed europei valutati.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie penale (abolitio criminis) produce, in sede d'impugnazione, l'annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna per quel reato e la revoca delle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
  • Quando la sentenza di condanna è dichiarata estinta per abrogazione del reato, il giudice penale non può mantenere decisioni su azioni civili (art. 538 c.p.p.); la parte civile deve esercitare l'azione risarcitoria in sede civile autonoma.
  • Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere ritenuta superflua se la Corte costituzionale ha già valutato la compatibilità della norma nazionale con gli obblighi internazionali ed europei e ne ha escluso la violazione.
  • L'assenza di una disciplina penale europea uniforme su una specifica fattispecie (es. abuso d'ufficio) consente allo Stato membro di rimodellare o abrogare la relativa fattispecie penale senza che ciò costituisca automaticamente violazione del diritto dell'Unione.
  • Per il difensore dell'imputato, l'abrogazione della norma penale è una via efficace per ottenere l'annullamento della condanna e la revoca delle statuizioni civili; per la parte civile, è importante valutare tempestivamente l'azione civile autonoma per il risarcimento del danno.
  • Le pronunce precedenti delle Sezioni unite costituiscono orientamento consolidato: in caso di abrogazione successiva alla condanna, l'impugnazione deve comportare la revoca delle statuizioni civili e non impedisce una nuova azione civile.

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