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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15636/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Palermo che, su appello del Pubblico Ministero contro il Gip di Agrigento, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari in relazione a reati connessi allo spaccio di stupefacenti (artt. 81 c.pv. c.p. e 73 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la decisione del tribunale si fosse basata su una valutazione probabilistica e arbitraria del pericolo di recidiva, non tenendo conto che le intercettazioni erano state interrotte e che, dopo l'applicazione dell'obbligo di dimora, sarebbero cessati i contatti con soggetti "controindicati"; in sostanza la difesa chiedeva che l'assenza di nuove contestazioni fosse interpretata come prova dell'interruzione dell'attività delittuosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale di Palermo, che aveva evidenziato i ripetuti episodi di detenzione e spaccio e il pericolo di recidiva (art. 274 lett. c) c.p.p.), valutando che l'obbligo di dimora, limitato al medesimo ambito territoriale, non fosse idoneo a recidere i contatti con fornitori e acquirenti e quindi non sufficiente a prevenire la reiterazione. La Corte ha inoltre ritenuto non probante la tesi difensiva dell'interruzione dei rapporti in assenza di dati positivi e documentati e ha considerato legittimo l'uso di valutazioni probabilistiche purché inserite in una motivazione logica e coerente. Per l'inammissibilità del ricorso è disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (citato come "artt. 81 cpv. cod. pen.")

    Richiamata nell'imputazione per indicare la pluralità di condotte/concorrenti nelle accuse a carico dell'imputato

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti; i fatti contestati (detenzione e spaccio) sono valutati alla luce di questa disposizione

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione utilizzati dal ricorrente per contestare violazioni di legge e vizio di motivazione

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda il pericolo di recidiva come presupposto per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che tale pericolo sussistesse per le condotte contestate

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo applicato per la condanna alle spese processuali e per imporre la somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Quando si decide sull'idoneità di misure non custodiali (es. obbligo di dimora), il giudice valuta se tali misure siano effettivamente in grado di interrompere i rapporti con fornitori e acquirenti: se risultano inidonee, è legittima la sostituzione con misure più restrittive come gli arresti domiciliari.
  • La mancata emersione di nuove contestazioni durante o dopo l'interruzione delle intercettazioni non costituisce automaticamente prova dell'interruzione volontaria dell'attività criminosa: occorrono dati positivi e certi per sostenere tale tesi.
  • L'uso di espressioni "probabili" o "ragionevoli" nella motivazione non è di per sé viziato, purché inserito in un ragionamento coerente che valorizzi i dati disponibili e le modalità della condotta.
  • Sulla questione prognostica del pericolo di recidiva il giudice deve operare una valutazione complessiva dei comportamenti pregressi e degli elementi probatori; la difesa ha l'onere di fornire allegazioni puntuali e prove concrete per confutare tale valutazione.
  • In cassazione sono ammesse critiche riguardo a violazioni di legge e vizi di motivazione, ma la dichiarazione di inammissibilità può essere disposta quando il ricorso non supera la soglia della fondatezza manifesta.
  • Chi impugna deve documentare in modo circostanziato le presunte indagini successive (controlli, perquisizioni, accertamenti) per dimostrare che la prosecuzione delle indagini avrebbe potuto produrre elementi diversi: allegazioni generiche e assertive sono insufficienti.

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