Sentenza n. 2168/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 22h di sostegno nonostante la necessità di 29h settimanali; 2) GLO con cui è stato approvato il PEI l’11/2/2026 di cui non si conoscono contenuti ed estremi, se ed in quanto lesivo; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Provinciale hanno assegnato per l’anno scolastico 2025/2026 solo 22 ore di sostegno settimanali inferiori alle 29 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’ anno 2025/2026 per 29 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 29 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e atti di assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, anziché dell’intero orario scolastico di 29 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI e gli atti presupposti e consequenziali nella parte in cui hanno assegnato al minore, riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, 22 ore settimanali di sostegno su 29 ore di frequenza scolastica. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico. Sono state dedotte violazione di legge, anche con riferimento a principi costituzionali e alla normativa internazionale, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. In particolare, il PEI, pur assegnando 22 ore, avrebbe riconosciuto la necessità di un insegnante per l’intero orario, determinando una motivazione intrinsecamente contraddittoria e illogica. La mancata copertura delle sette ore residue avrebbe inoltre costretto la famiglia a ridurre l’orario scolastico del minore e compromesso il suo diritto all’istruzione. Il GLO del 9 ottobre 2025 aveva previsto 22 ore con l’accordo della famiglia, mentre il PEI era stato adottato soltanto nel febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a un pubblico servizio scolastico. Nel merito, ha precisato che l’assegnazione di 22 ore, considerata isolatamente e in conformità al GLO, non presentava anomalie tali da imporre l’annullamento. Tuttavia, il PEI risultava illegittimo per difetto di istruttoria: alcune sue parti evidenziavano che la gravità della condizione dell’alunno rendeva indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno, circostanza incompatibile con la copertura limitata a 22 ore. Il notevole intervallo tra il GLO e l’adozione del PEI lasciava inoltre presumere un’evoluzione delle condizioni del minore non adeguatamente rivalutata dall’amministrazione. Il TAR ha quindi dichiarato l’illegittimità degli atti nella parte in cui assegnavano un numero di ore inferiore all’orario scolastico, ha accertato il diritto del minore all’assistenza per l’intera durata delle 29 ore e ha ordinato all’amministrazione l’attribuzione del sostegno per l’orario integrale, anche in deroga all’organico esistente. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai pubblici servizi, ricomprendendo secondo il TAR l’intera materia del sostegno scolastico.
art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017
Il PEI adottato nel febbraio 2026 è stato ritenuto tardivo rispetto al termine previsto dalla disposizione, sebbene il TAR non abbia fondato autonomamente su tale tardività l’annullamento, concentrando la decisione sul difetto di istruttoria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
legge 104/1992
Il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità costituisce il presupposto fattuale della necessità di un adeguato sostegno scolastico.
Massime di principio
- Nella materia del sostegno scolastico, la determinazione delle ore deve essere coerente con la concreta gravità della disabilità e con le effettive esigenze di assistenza risultanti dal PEI e dagli atti del GLO.
- È illegittimo per difetto di istruttoria il PEI che, da un lato, riconosca la necessità della presenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico e, dall’altro, assegni un numero di ore significativamente inferiore senza un’adeguata rivalutazione e motivazione.
- Quando tra la deliberazione del GLO e l’adozione del PEI intercorra un apprezzabile lasso temporale e siano rappresentate esigenze sopravvenute o mutate del minore, l’amministrazione deve verificare nuovamente il fabbisogno di sostegno prima di confermare il monte ore iniziale.
- Il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità grave può comportare l’assegnazione del sostegno per l’intero orario scolastico e anche in deroga all’organico esistente, quando tale misura risulti necessaria per assicurare l’effettiva assistenza educativa.
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