Cassazione Penale, Sentenza n. 26844/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 05/10/2023 che, in sede di esecuzione, aveva riunito per continuazione reati giudicati con quattro sentenze differenti e calcolato la pena complessiva in 22 anni. Il ricorso contestava la errata applicazione delle regole sulla continuazione: la Corte di appello avrebbe riconosciuto l'unicità del disegno criminoso nonostante l'ampio intervallo temporale tra le due condanne per reato associativo (fino al 21/05/1998 e dall'ottobre 2015), senza accertare che i successivi reati fossero stati programmati sin dall'inizio; avrebbe inoltre fatto un uso improprio del c.d. "tempo silente" ritenendolo presuntivo della persistenza del vincolo associativo, e non avrebbe considerato pronunce intervenute nel frattempo che indicavano dissociazione o adesione a gruppi diversi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza nella parte in cui aveva riconosciuto la continuazione tra i due reati associativi distanziati temporalmente e nella parte in cui aveva unito in continuazione i reati-fine (reati contro il patrimonio e delitti di detenzione/porto armi) con i reati associativi, per carenza e insufficienza della motivazione. Ha affermato che l'unicità del disegno criminoso deve essere accertata positivamente mediante indici significativi e non può essere presunta sulla sola persistenza temporale dell'associazione o sul mancato accertamento del recesso. L'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma impiegata per qualificare i reati associativi di tipo mafioso; la Corte richiama che il reato associativo è di struttura permanente ma, ai fini della continuazione, occorre accertare l'unicità del disegno criminoso e la volontà del soggetto sin dall'adesione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme di impugnazione richiamate nel ricorso; la Corte ha ritenuto sussistente violazione per errata applicazione dei criteri di valutazione della continuazione e per motivazione contraddittoria o illogica.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata indirettamente nella discussione sul "tempo silente": la presunzione prevista per le esigenze cautelari in ambito cautelare non può essere trasferita, in termini analogo, all'accertamento della continuazione in sede esecutiva.
Sentenza Corte Costituzionale n. 53/2018
Riconosce la legittimità dell'istituto dell'interruzione giudiziale della permanenza del reato associativo e la possibilità, in esecuzione, di riequilibrare l'unicità della pena applicando la disciplina della continuazione solo se ricorre l'unicità del disegno criminoso.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U n. 28659/2017; Sez.1 n. 3747/2009; Sez.1 n. 35797/2006)
Principi consolidati secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede verifica puntuale di indici esterni (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione sin dall'inizio). In presenza di significativo intervallo temporale, la continuazione non può essere presunta ma deve essere provata con indici idonei.
Massime di principio
- La continuazione richiede accertamento positivo dell'unicità del disegno criminoso: non può fondarsi sulla sola persistenza temporale o attività continua dell'associazione.
- In presenza di ampio intervallo temporale tra reati associativi occorre prova più stringente che i reati successivi fossero programmati sin dall'inizio; la distanza temporale può ostare al riconoscimento della continuazione.
- Il "tempo silente" e la relativa presunzione di persistenza del vincolo sono concetti propri del diritto cautelare e non possono essere applicati automaticamente in sede esecutiva per giustificare la continuazione.
- Le pronunce intervenute nel periodo intermedio (riqualificazioni, accertamenti di dissociazione o adesione a gruppi diversi) sono elementi rilevanti e possono interrompere la continuità del reato associativo.
- Per unire reati-fine ai reati associativi tramite continuazione, bisogna verificare che tali reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee generali, al momento dell'ingresso nell'associazione.
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