Ordinanza n. 14192/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa Ministero dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso documentale relativo agli atti e ai dati concernenti le prove del semestre filtro, la loro correzione e la formazione della graduatoria nazionale, nell'ambito del ricorso contro la mancata ammissione a Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami del semestre filtro per l'accesso al corso di Medicina e Chirurgia, ha impugnato la disciplina ministeriale, gli atti di gestione delle prove, gli esiti individuali, le graduatorie nazionali e il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre. In corso di giudizio ha proposto istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, contestando il parziale diniego opposto dal Ministero, dal Cineca e dall'Università degli Studi di Torino. A seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, ha dichiarato di conservare interesse all'ostensione di: matrice originaria dei quesiti estratti con le risposte corrette e i sinonimi ammessi; verbali di lavoro delle commissioni incaricate dei Syllabus e delle prove, atti di validazione e lavori del gruppo di lavoro; documentazione corrispondente al verbale di correzione individuale; eventuali atti relativi a test di anomalia post-correzione; segnalazioni sull'erroneità dei quesiti e relative determinazioni; atti del procedimento di cosiddetto "abbonamento" dei quesiti; parere del CUN; atti istruttori del d.m. n. 1115/2025; provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli studenti extracomunitari; numero dei posti vacanti presso le singole sedi. L'istanza era funzionale alla verifica della regolarità della predisposizione, correzione e valutazione delle prove e alla difesa nel giudizio principale.
La decisione
Il TAR ha definito l'istanza di accesso in modo parzialmente improcedibile, parzialmente accolto e parzialmente respinto. Ha dichiarato improcedibile la domanda limitatamente ai documenti già ostesi in corso di causa e a quelli non più richiesti. Ha accolto l'accesso alla matrice originaria dei quesiti estratti, con le risposte corrette e i sinonimi ammessi, rilevando che l'esistenza di elenchi digitali predeterminati, uniformi e non modificabili discrezionalmente risultava dalla relazione tecnica del Cineca e che la matrice costituiva allegato necessario dei verbali di estrazione. La conoscenza era ritenuta strumentale alla difesa, poiché consentiva di verificare la corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e l'originaria determinazione delle soluzioni. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni di produrre, ove esistenti, i verbali di lavoro delle commissioni, gli atti di validazione e i lavori del gruppo di lavoro, oppure di rendere formale dichiarazione di inesistenza. È stato accolto, nei limiti dell'effettiva esistenza, anche l'accesso alla documentazione corrispondente al verbale di correzione individuale, comprensiva di quesiti somministrati, risposte date e punteggio assegnato, ammettendo anche una dichiarazione formale sull'inesistenza di un verbale unitario, poiché la correzione risultava effettuata integralmente tramite piattaforma informatica con tracciamento mediante log e dichiarazioni di responsabilità dei commissari. Sono state respinte le richieste relative ai test di anomalia post-correzione e alle segnalazioni esterne sull'erroneità dei quesiti, perché non risultava l'esistenza di procedimenti o documenti determinati e le domande avevano carattere esplorativo e generico. È stata respinta anche la richiesta relativa al procedimento di cosiddetto "abbonamento" dei quesiti, per indeterminatezza dei documenti e mancata dimostrazione, neppure presuntiva, della loro utilità e strumentalità rispetto alla difesa; il ricorrente non aveva specificato in che modo tali atti avrebbero inciso sulle censure concernenti il proprio punteggio. Il parere del CUN e gli atti istruttori relativi all'elaborazione del d.m. n. 1115/2025 sono stati esclusi dall'accesso in quanto atti endoprocedimentali inerenti all'emanazione di atti amministrativi generali o atti prodromici alla loro emanazione. È stata respinta la richiesta del provvedimento relativo ai posti vacanti riservati agli studenti extracomunitari, poiché, ove adottato, si sarebbe trattato di un atto generale soggetto a pubblicazione e quindi già conoscibile. È stata infine respinta la richiesta del mero numero dei posti vacanti presso le singole sedi, perché l'accesso documentale riguarda documenti amministrativi e non informazioni non cristallizzate in un documento. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese della fase di accesso, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e deve riferirsi a documenti amministrativi determinati o determinabili.
art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990
L'esclusione riguarda l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
L'esclusione opera anche per gli atti endoprocedimentali e prodromici relativi all'emanazione di atti amministrativi generali.
art. 24, comma 4, l. n. 241/1990
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
L'accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere dati o informazioni non incorporati in un documento amministrativo formato.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Anche nell'accesso difensivo la necessità della conoscenza deve essere apprezzabile in rapporto alla situazione giuridica tutelata; non è richiesta una prova rigorosa del contenuto futuro della difesa, ma deve essere indicata almeno presuntivamente l'utilità dei documenti.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio principale il giudice amministrativo può decidere sulla domanda di accesso mediante apposita istanza, anche disponendo istruttoria e ordinando l'ostensione o la dichiarazione formale di inesistenza dei documenti.
Massime di principio
- L'accesso difensivo deve riguardare documenti amministrativi specifici o sufficientemente determinati e non può trasformarsi in una richiesta esplorativa volta a conoscere genericamente dati, informazioni o un complesso indeterminato di atti la cui esistenza non sia accertata o plausibile.
- La necessità dell'accesso difensivo non richiede la dimostrazione rigorosa del contenuto dei documenti, che il richiedente ancora non conosce, ma deve essere rappresentata almeno su basi presuntive mediante l'indicazione dell'utilità presumibile degli atti rispetto alla situazione giuridica fatta valere e alla difesa giudiziale.
- Quando la documentazione richiesta esiste esclusivamente in formato informatico e non è formato un verbale unitario tradizionale, l'obbligo di accesso si estende alla documentazione effettivamente esistente e idonea a ricostruire le operazioni compiute, inclusi i dati di correzione, le risposte e i punteggi, salva la possibilità per l'amministrazione di dichiarare formalmente l'inesistenza del documento nella forma richiesta.
- La matrice originaria dei quesiti e delle risposte corrette, quando costituisce allegato necessario dei verbali di estrazione ed è utile a verificare la corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e la predeterminazione delle soluzioni, è ostensibile perché strumentale alla tutela giudiziale del candidato.
- L'esclusione prevista per l'attività diretta all'emanazione di atti amministrativi generali comprende anche i pareri endoprocedimentali e gli atti istruttori o prodromici relativi alla loro formazione, anche quando l'accesso sia richiesto per esigenze difensive.
- L'accesso documentale non consente di pretendere la mera elaborazione o comunicazione di informazioni numeriche non già incorporate in un documento amministrativo formato.
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