Sentenza del 09/03/2020 n. 6567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento Tarsu: in cassazione deduceva che, essendo stato dichiarato il fallimento della societa' dopo l'instaurazione dell'appello (sentenza dichiarativa del fallimento del 21/05/2015), l'apertura del fallimento doveva determinare l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 43 L.F., con conseguente nullita' degli atti compiuti dopo tale data. In secondo luogo contestava il vizio di motivazione per aver la CTR fatto riferimento integrale a precedenti pronunce di merito senza accertamento di un accordo formale tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (dichiarando assorbito il secondo), affermando che l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo (art. 43 L.F.) e che, pertanto, gli atti compiuti dopo la declaratoria di fallimento sono nulli. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio e la regolamentazione delle spese. La Corte ha inoltre richiamato che, per la riassunzione, il fallimento avrebbe dovuto agire entro tre mesi, pena estinzione, e ha osservato che l'estinzione per inattivita' nel processo tributario e' rilevabile d'ufficio solo nel grado in cui si e' verificata.
Norme richiamate
Legge Fallimentare, art. 43
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
La Corte interpreta la norma come efficace automaticamente (ipso iure): l'apertura del fallimento interrompe il processo senza bisogno di allegazione della parte interessata; la pronuncia giudiziale ha valore meramente dichiarativo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 40, comma 2
Prevede che l'inizio della procedura concorsuale non produca effetto automatico sui processi in corso salvo sia dichiarato dalla parte; la Corte tuttavia ritiene che questa disciplina sia soppiantata dalla norma speciale della Legge Fallimentare (art. 43) che stabilisce l'automatismo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 45, comma 3
Nel processo tributario l'estinzione per inattivita' delle parti e' rilevabile d'ufficio, ma solo nel grado di giudizio in cui si e' verificata; percio' la Corte rileva che nel processo di appello non e' stata dichiarata l'estinzione e non procede in proprio.
Codice di procedura civile, art. 305
Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, decorsi i quali il giudizio si estingue per inattivita'; norma richiamata per l'effetto della declaratoria di fallimento sulla prosecuzione del giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Stabilisce l'applicabilita' delle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, al processo tributario; utilizzata per applicare l'art. 305 c.p.c. al caso di riassunzione dopo interruzione per fallimento.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma citata quale parametro dei mezzi di impugnazione (vizi di legge e vizio di motivazione) usati dal ricorrente in cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato su violazione della legge (art. 43 L.F.).
Massime di principio
- L'apertura del fallimento interrompe automaticamente i processi nei quali e' coinvolta la societa' fallita: l'effetto e' ipso iure e non richiede che la parte interessata lo dichiari.
- Gli atti giudiziari compiuti dopo la declaratoria di fallimento sono nulli rispetto al processo interrotto e la causa deve essere rinnovata quando necessario.
- Il curatore o il fallimento devono provvedere alla riassunzione del giudizio entro tre mesi dalla conoscenza dell'effetto interruttivo sullo specifico procedimento, altrimenti il processo puo' estinguersi per inattivita' (art. 305 c.p.c.).
- Nel processo tributario l'estinzione per inattivita' e' rilevabile d'ufficio solo nel grado in cui e' avvenuta: se non e' stata pronunciata nel grado (es. appello), la Cassazione non pronuncia d'ufficio l'estinzione per il grado precedente.
- Quando vi sia conflitto tra norme generali di procedura (es. D.Lgs. 546/1992 art. 40) e norme speciali fallimentari (L. Fall. art. 43), prevale la disciplina speciale che stabilisce l'interruzione automatica.
- Il richiamo a precedenti decisioni tra le stesse parti o a c.t.u. non sostituisce la necessita' di formalita' processuali o di una rinnovazione del giudizio ove l'effetto interruttivo del fallimento abbia determinato nullita' degli atti successivi.
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