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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23033/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, iscrittisi tra il 1994 e il 2001 ai corsi di formazione in medicina generale, hanno agito in giudizio nel 2018 sostenendo di aver percepito, durante la frequenza del corso, una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Hanno dedotto che i due percorsi formativi sarebbero sostanzialmente sovrapponibili e che la disparità di trattamento economico sarebbe irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario, configurando così una responsabilità risarcitoria dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive europee. Con il primo motivo di ricorso hanno censurato la sentenza d'appello per avere escluso il diritto al risarcimento da violazione del diritto dell'Unione e per non avere riconosciuto un principio di parità di trattamento tra medici specializzandi e frequentanti il corso di formazione generale. Con il secondo motivo hanno insistito sulla mancata adeguata rivalutazione della borsa di studio e sull'inapplicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche, sostenendo nuovamente che il mancato adeguamento li avrebbe collocati in una posizione deteriore rispetto agli specializzandi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che non esista nell'ordinamento dell'Unione un obbligo di adeguata remunerazione determinabile nel suo ammontare per i corsi di formazione in medicina generale, né un principio comunitario di parità di trattamento con le scuole di specializzazione. Ha inoltre osservato che la diversa disciplina economica tra i due percorsi è giustificata dalla diversità di natura, contenuto e finalità degli stessi e rientra nella discrezionalità del legislatore, sicché non può configurarsi un illecito risarcibile dello Stato per la scelta di politica legislativa contestata. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che da esso derivi un obbligo comunitario di adeguata remunerazione o di parità di trattamento nei termini prospettati.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa risarcitoria.

  • Direttiva 86/457/CEE

    Richiamata dai ricorrenti; la Corte nega che, insieme alle altre direttive invocate, imponga una misura prestabilita della remunerazione.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata dai ricorrenti; non ritenuta fonte di un criterio determinabile di adeguata remunerazione.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata dai ricorrenti; non consente di desumere la misura della remunerazione pretesa.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La Corte richiama la giurisprudenza UE che esclude la possibilità di ricavarne la misura dell'adeguata remunerazione.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata dai ricorrenti; non fonda il diritto azionato.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dai ricorrenti; non rileva quale base di un obbligo risarcitorio nei termini dedotti.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto sufficiente a fondare il preteso obbligo risarcitorio dello Stato.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    Richiamati dai ricorrenti nell'impostazione del ricorso, senza esito favorevole.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato dai ricorrenti; non ritenuto fondamento della pretesa risarcitoria.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che dalla disciplina invocata derivi l'obbligo preteso.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Richiamato nel secondo motivo; non idoneo a fondare la domanda.

  • art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco degli adeguamenti; la Corte non vi riconosce rilievo decisivo per la pretesa risarcitoria.

  • art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamato mediante il sistema delle proroghe; dedotto per sostenere il diritto all'adeguamento, ma non accolto.

  • art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamato nel quadro normativo invocato dai ricorrenti.

  • art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamato nel quadro normativo invocato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava il diritto al risarcimento.

  • art. 22, L. 23 dicembre 1999, n. 488

    Richiamato nel quadro normativo invocato dai ricorrenti.

  • art. 36, L. 23 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato nel quadro normativo invocato dai ricorrenti.

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    Richiamato nel secondo motivo; non fonda la domanda risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non emerge una violazione accolta dalla Corte.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle considerazioni di una precedente ordinanza su fattispecie similare.

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Applicato per la maggiorazione delle spese in ragione del numero dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Non può configurarsi una responsabilità risarcitoria dello Stato per attività legislativa quando la scelta contestata non sia imposta da un vincolo sovranazionale o costituzionale.
  • Dalle direttive europee invocate non è desumibile, in assenza di una disciplina puntuale dell'Unione, la misura dell'adeguata remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di formazione in medicina generale.
  • In mancanza di un obbligo europeo di equiparazione economica, il diverso trattamento tra medici specializzandi e frequentanti il corso di formazione generale resta nella discrezionalità del legislatore e non integra illecito.
  • La pretesa risarcitoria fondata sulla mera disparità di trattamento economico tra percorsi formativi diversi non è ammissibile quando i percorsi abbiano natura, contenuto e finalità differenti.
  • In sede di cassazione, un motivo formulato in modo ambiguo o sovrabbondante può essere interpretato in senso utile alla decisione di merito anziché essere dichiarato inammissibile, se il contenuto censuratorio sia comunque determinabile.

Come è indicizzato

MaterieRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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