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Sentenza

Sentenza n. 1394/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore di -OMISSIS- in data 5 maggio 2025, notificato in data 24 marzo 2026, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, presente in Italia dal 2004, titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, occupato con contratto a tempo indeterminato e padre di un figlio minorenne residente in Italia con la madre, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha revocato il titolo di soggiorno a seguito di una condanna a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, 22, comma 11, 26, comma 3, e 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998, degli artt. 3 e 13, comma 2-bis, d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato l’automatica equiparazione tra la condanna penale e la revoca del titolo, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare complessivamente la durata della permanenza in Italia, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, l’assenza di ulteriori condanne o carichi pendenti, il limitato periodo di detenzione, l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali, il risarcimento della ex moglie, la partecipazione a un corso per uomini autori di violenza e i rapporti attuali con il figlio e con la ex coniuge. Il TAR ha disposto un supplemento istruttorio, all’esito del quale la Questura ha confermato la residenza in Italia della ex moglie e del figlio, la positività dei rapporti familiari e il contributo economico del ricorrente al mantenimento del minore.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti del difetto di istruttoria. Il TAR ha affermato che la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998, può fondarsi su un giudizio di pericolosità sociale, anche desunto da condanne penali, ma non è legittima se adottata mediante un automatismo tra condanna e revoca. L’Amministrazione deve valutare complessivamente la personalità e la condotta di vita dello straniero, considerando anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Pur riconoscendo la particolare gravità del reato di maltrattamenti e la sua astratta idoneità a incidere negativamente sul titolo di soggiorno, il Collegio ha rilevato che il Questore non aveva adeguatamente considerato elementi rilevanti, quali il percorso rieducativo seguito dal ricorrente, il tempo trascorso dai fatti, l’attuale rapporto con la ex coniuge e il contributo al mantenimento del figlio minorenne. Tali circostanze, anche se alcune erano state documentate soltanto nel processo, dovevano essere prese in considerazione ai fini della situazione giuridica sostanziale e della possibile valutazione del rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria e attualizzare il giudizio di pericolosità, ponderando sia la condanna sia la situazione personale e familiare attuale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità il questore tiene conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

    La valutazione della pericolosità sociale deve essere complessiva e non può esaurirsi nel rilievo della condanna penale.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4.

    La revoca presuppone l’accertamento attuale della mancanza delle condizioni per il rilascio, attraverso un giudizio individualizzato e motivato di pericolosità sociale.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La possibile spettanza di un diverso titolo di soggiorno costituisce elemento che l’Amministrazione deve considerare nella rivalutazione della posizione dello straniero.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    La commissione di reati riconducibili alla violenza domestica può assumere particolare rilievo nella valutazione della pericolosità e della permanenza del titolo, ma non esclude, secondo la pronuncia, l’esigenza di una valutazione complessiva della situazione individuale.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta mediante un automatismo fondato sulla sola esistenza di una condanna penale: occorre un giudizio individualizzato, attuale e adeguatamente motivato sulla pericolosità dello straniero.
  • Nel valutare la pericolosità ai fini della revoca del permesso UE di lungo periodo, l’Amministrazione deve considerare la complessiva personalità e condotta di vita dell’interessato, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
  • Anche quando il reato commesso sia particolarmente grave e astrattamente idoneo a giustificare la revoca del titolo, l’Amministrazione deve ponderare gli elementi successivi o ulteriori rilevanti, quali il percorso rieducativo, il tempo trascorso dai fatti, l’attuale situazione familiare e l’adempimento degli obblighi verso i figli.
  • Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona, il giudice può considerare l’evoluzione attuale della situazione personale e familiare, anche se alcuni elementi non erano conoscibili dall’Amministrazione al momento dell’adozione dell’atto, affinché l’esercizio rinnovato del potere eviti un pregiudizio sostanziale irreparabile.
  • L’annullamento per difetto di istruttoria della revoca del titolo di soggiorno lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che deve rinnovare l’istruttoria e attualizzare il giudizio di pericolosità alla luce sia dei fatti penali sia della situazione personale e familiare dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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