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Interpello

Risposta n. 269 del 18/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che, se il rimborso parziale pro quota è in realtà una distribuzione di capitale con riduzione del valore nominale delle quote, non vi sia tassazione di proventi in quella sede e il rimborso riduca integralmente il costo medio di sottoscrizione o acquisto; per le quote del Consiglio regionale si applica la ritenuta a titolo d’imposta.

Regime fiscale dei rimborsi parziali di un fondo mobiliare chiuso e tassazione delle quote sottoscritte dal Consiglio regionale

Il quesito

La SGR chiede se i rimborsi parziali pro quota deliberati dal fondo chiuso vadano tassati come proventi al momento della distribuzione parziale oppure solo alla liquidazione finale; chiede inoltre conferma del regime di tassazione delle quote sottoscritte dal Consiglio regionale.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che i rimborsi parziali descritti, per come risultano dalla delibera, sembrano costituire distribuzioni di capitale e non di proventi, quindi non sono assoggettati a ritenuta sui redditi di capitale; resta fermo l’abbattimento del costo delle quote. Per il Consiglio regionale, in generale, la ritenuta è a titolo d’imposta e non d’acconto.

Regime fiscale dei rimborsi parziali di un fondo mobiliare chiuso

L’interpello riguarda un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato, rientrante nella categoria dei FIA italiani, istituito da una SGR. Il fondo ha durata decennale, salvo liquidazione anticipata, ed è a capitalizzazione: i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano nel patrimonio del fondo.

Fattispecie rappresentata

Il regolamento del fondo prevede, all’articolo 17, la possibilità per la SGR di disporre rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti delle attività del fondo. L’istante chiede quindi come trattare fiscalmente, in qualità di sostituto d’imposta, le somme rimborsate ai quotisti, e se tali importi vadano tassati al momento del rimborso parziale oppure alla liquidazione finale delle quote.

Viene inoltre chiesta conferma del regime applicabile alle quote sottoscritte dal Consiglio regionale della Regione YYY.

Quesito del contribuente

La SGR chiede, in sostanza:

  • se i rimborsi parziali pro quota debbano essere assoggettati a ritenuta come proventi della partecipazione al fondo;
  • se la tassazione debba invece avvenire solo al momento del rimborso dell’ultima frazione della quota, cioè alla liquidazione finale;
  • quale sia il corretto trattamento fiscale dei proventi relativi alle quote sottoscritte dal Consiglio regionale.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante sostiene che la tassazione dei proventi debba avvenire solo in sede di rimborso dell’ultima frazione della quota, poiché il provento effettivo dell’operazione sarebbe determinabile solo in quel momento, in ragione della variabilità del valore delle quote.

Quanto ai titoli pubblici detenuti dal fondo, l’istante ritiene che la percentuale media del loro valore debba essere determinata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di rimborso delle quote. In alternativa, se i rimborsi parziali fossero considerati tassabili già nel primo semestre 2019, la percentuale dovrebbe essere calcolata sulla base della relazione semestrale al 30 giugno 2018 e del rendiconto annuale al 31 dicembre 2018.

Per le quote sottoscritte dal Consiglio regionale, l’istante ritiene che la ritenuta debba applicarsi a titolo d’imposta, considerandolo un’articolazione organizzativa della Regione priva di autonoma personalità giuridica e quindi riconducibile all’articolo 74, comma 1, del Tuir.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama, in particolare:

  • l’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR, attualmente nella misura del 26 per cento;
  • il comma 3 del medesimo articolo, che individua la base imponibile nei proventi distribuiti in costanza di partecipazione e nei proventi compresi nella differenza tra valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione e costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto;
  • la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, che chiarisce le semplificazioni introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, attuativo della direttiva AIFM;
  • il decreto del MEF 13 dicembre 2011, in tema di quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, tassata con aliquota del 12,50 per cento;
  • l’articolo 1, comma 3, del citato decreto, secondo cui la percentuale media dell’attivo investita in titoli pubblici si rileva sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla distribuzione, riscatto, cessione o liquidazione;
  • l’articolo 2, comma 79, lettera d), del d.l. n. 225 del 2010, che ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 45 del Tuir, con conseguente venir meno della presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi in sede di rimborso, come chiarito dalla circolare n. 33/E del 15 luglio 2011;
  • l’articolo 11 del d.m. 5 marzo 2015, n. 30, che disciplina il rimborso delle quote dei FIA italiani chiusi alla scadenza e consente rimborsi anticipati pro quota su iniziativa del gestore.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 225 del 2010 e dal d.lgs. n. 44 del 2014, la base imponibile della ritenuta va determinata con riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita, e non più ai valori NAV risultanti dai prospetti periodici.

Riguardo ai rimborsi parziali, l’Agenzia esamina il regolamento del fondo e la delibera prodotta. Dal regolamento emerge che i rimborsi parziali pro quota sono disposti a fronte di disinvestimenti e che la gestione del fondo è finalizzata a ottenere liquidità per eseguirli. Dalla delibera esaminata, tuttavia, non sembra emergere una distribuzione di proventi, ma una mera approvazione di rimborsi parziali pro quota per un importo pari al 25 per cento del valore nominale delle quote di classe A e B in circolazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Tenuto conto degli elementi forniti, l’Agenzia ritiene che, qualora la distribuzione pro quota comporti una riduzione, di pari importo, del valore nominale delle quote, il rimborso possa essere considerato una distribuzione di capitale e non una distribuzione di proventi. In tal caso non si applica la ritenuta sui redditi di capitale prevista dall’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.

Resta comunque fermo che l’importo rimborsato riduce integralmente il costo medio di sottoscrizione o acquisto delle quote in capo ai partecipanti.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia non entra nel merito della soggettività giuridica del Consiglio regionale, ma rileva che, in generale, esso non rientra tra i soggetti nei cui confronti la ritenuta si applica a titolo d’acconto ai sensi del comma 4 dell’articolo 26-quinquies. Ne consegue che, per tali quote, la ritenuta risulta applicabile a titolo d’imposta.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce quindi che:

  • i rimborsi parziali pro quota deliberati dal fondo, se corrispondenti a una riduzione del valore nominale delle quote, devono essere trattati come restituzione di capitale e non come distribuzione di proventi;
  • tali somme non scontano la ritenuta del 26 per cento di cui all’articolo 26-quinquies;
  • il rimborso parziale riduce interamente il costo fiscale delle quote in capo ai partecipanti;
  • per le quote sottoscritte dal Consiglio regionale, la ritenuta si applica a titolo d’imposta.

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