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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. La sentenza di primo grado era stata emessa il 11/04/2024 con termine di 90 giorni per la motivazione, ma il Tribunale ha depositato la motivazione tardivamente (deposito il 11/07/2024) e la cancelleria del Tribunale di Vicenza ha comunicato l'avvenuto deposito tramite PEC il 16/07/2024. La ricorrente sostiene che il dies a quo per il calcolo del termine d'impugnazione va fatto decorrere dalla notificazione dell'avvenuto deposito (16/07/2024) e che, tenuto conto della sospensione feriale, l'appello depositato il 30/09/2024 non è tardivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la sequenza processuale indicata dalla ricorrente: essendosi verificato il deposito tardivo della sentenza di primo grado, il termine per l'impugnazione doveva essere calcolato dalla notificazione dell'avvenuto deposito (16/07/2024) e, con la sospensione per il periodo feriale, l'appello depositato il 30/09/2024 risultava tempestivo. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per il prosieguo del processo.

Massime di principio

  • Se la motivazione di una sentenza di primo grado viene depositata oltre il termine legale, il dies a quo per il calcolo dei termini di impugnazione decorre dalla notificazione dell'avvenuto deposito e non dalla data dell'udienza di pronuncia.
  • La comunicazione del deposito tramite PEC costituisce valida notificazione ai fini del decorso dei termini d'impugnazione.
  • La sospensione feriale deve essere computata nella determinazione dei termini processuali e può prorogare la scadenza utile per proporre impugnazioni.
  • La Corte territoriale deve verificare la effettiva data di deposito e di notificazione dell'avvenuto deposito prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività; un errore in tale valutazione può determinare l'annullamento dell'ordinanza in cassazione.
  • In situazioni analoghe conviene documentare e far valere la data di ricezione della comunicazione di deposito (es. PEC) e richiedere il ricalcolo del termine di impugnazione tenendo conto di eventuali sospensioni (ferie).

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