Sentenza del 28/05/2018 n. 2432 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazioni - Detrazione per interventi di riqualificazione energetica - Destinazione dell'immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. La detrazione del 55% si applica indipendentemente dall'uso al quale il contribuente destina l'immobile interessato dagli interventi di riqualificazione energetica e non è limitata agli immobili strumentali all'impresa. Pertanto, il beneficio fiscale è riconoscibile anche quando l'immobile non abbia natura strumentale, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della detrazione fiscale del 55% prevista dall'art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi di riqualificazione energetica realizzati su un edificio esistente. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, in sostanza, che l'agevolazione fosse riconoscibile soltanto per immobili strumentali all'attività d'impresa. Il contribuente contestava tale limitazione, ritenendo sufficiente che fossero stati effettuati interventi agevolabili su un edificio esistente, indipendentemente dalla destinazione concreta dell'immobile.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 344
Detrazione di quota pari al 55 per cento delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
La disposizione non subordina espressamente la detrazione alla destinazione dell'immobile a uso strumentale dell'impresa. Il beneficio è quindi applicabile indipendentemente dall'uso concreto dell'edificio, purché ricorrano gli altri presupposti normativi e tecnici.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica, la destinazione dell'immobile non costituisce di per sé un requisito limitativo se la norma non prevede espressamente che l'edificio debba essere strumentale all'attività d'impresa.
- Le restrizioni al diritto alla detrazione non possono essere desunte in via interpretativa quando non risultano chiaramente dal testo della legge.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto che l'immobile sia esistente, che l'intervento rientri tra quelli agevolabili e che siano rispettati gli adempimenti documentali e tecnici previsti, senza escludere il beneficio soltanto in base alla destinazione dell'immobile.
- Il principio riguarda la detrazione prevista dalla specifica disciplina del 55% e non implica automaticamente l'applicabilità dello stesso trattamento a ogni altra agevolazione fiscale o a periodi normativi differenti.
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