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Sentenza

Sentenza del 18/07/2018 n. 3137 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Termine di costituzione in giudizio della parte resistente - costituzione tardiva - conseguenze - termine non perentorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La costituzione tardiva della parte resistente resta valida ed è ammissibile. Tuttavia, la parte decade dalle facoltà processuali soggette al termine, in particolare dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi. Restano esercitabili le difese e le eccezioni rilevabili d'ufficio, nei limiti consentiti dal processo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda gli effetti della costituzione in giudizio della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, previsto dall'art. 23 del D.lgs. 546/1992. Il termine è qualificato come non perentorio: pertanto, la costituzione tardiva non rende inammissibile la partecipazione al giudizio, ma comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi in causa.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.lgs. 546/1992

    La parte resistente si costituisce in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato.

    Il termine di costituzione della parte resistente non è perentorio. Il suo superamento non determina l'inammissibilità della costituzione, ma comporta la decadenza dalle facoltà processuali che devono essere esercitate tempestivamente, tra cui la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e la richiesta di chiamata di terzi.

Massime di principio

  • La tardiva costituzione della parte resistente non equivale a una mancata costituzione: la parte può comunque partecipare al giudizio e svolgere le attività ancora consentite.
  • Quando un termine processuale è non perentorio, il suo superamento produce le specifiche decadenze previste dalla legge, ma non necessariamente l'inammissibilità dell'atto tardivo.
  • Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio devono essere sollevate entro il termine di costituzione; se formulate tardivamente, possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le questioni rilevabili d'ufficio possono invece essere esaminate dal giudice anche se la parte resistente si è costituita tardivamente, purché ricorrano i presupposti processuali.
  • La richiesta di chiamata di un terzo deve essere formulata tempestivamente; la costituzione tardiva preclude normalmente tale facoltà.

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