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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43741/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sostenendo di non aver avuto conoscenza effettiva della celebrazione del processo nel quale era stato condannato (reato ex artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.), essendo detenuto dal 8/8/2019 al 27/9/2022. Ha dedotto che il difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio, aveva rinunciato al mandato senza provare di aver informato il cliente, e che il Tribunale aveva dichiarato l'assenza sulla base della notifica al domiciliatario senza verificare lo "status detentionis" dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo rispetto all'istanza già respinta, non avendo il ricorrente confutato il punto decisivo della motivazione dell'ordinanza impugnata (la sussistenza di "colpevole ignoranza" per mancata comunicazione al difensore domiciliatario dello stato di detenzione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Applicata nella versione vigente fino al 29/12/2022: la rescissione del giudicato è concessa se il condannato prova che l'assenza è stata dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Collegata all'art. 629-bis: disciplina la dichiarazione di assenza nel processo di cognizione; la modifica normativa richiede correlazione con le regole sulla rescissione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 37, comma 1

    Novella che ha modificato la disciplina di cui agli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p.; la Corte chiarisce quale testo è applicabile in relazione al periodo temporale del processo

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di identificazione da parte della polizia giudiziaria

  • art. 349 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'identificazione e alla comunicazione degli atti all'imputato

  • art. 97 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che consente la nomina del difensore d'ufficio se il difensore di fiducia rinuncia o manca

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato come decreto emesso successivamente che ha informato il ricorrente dell'avvenuta celebrazione del processo

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nel testo come riferimento al beneficio la cui revoca era stata chiesta dalla Procura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2 n. 9441 del 24/01/2017, Sez. U. Ismail n. 23948 del 2020, sent. n. 32848 del 17/07/2014, Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020)

    Principi richiamati: la mera nomina del difensore di fiducia non presume di per sé la conoscenza effettiva del procedimento se la nomina non è stata accettata/effettivamente comunicata; conoscenza derivante da atti della polizia giudiziaria anteriori al processo non equivale automaticamente a "effettiva conoscenza" ai fini del processo in absentia

Massime di principio

  • Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. il ricorrente deve provare l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; non basta affermare la mancata conoscenza senza contrastare le specifiche argomentazioni che spiegano una possibile colpa propria
  • La nomina di un difensore di fiducia non produce automaticamente una presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium: rileva se la nomina è stata effettivamente accettata e se il difensore ha avuto la possibilità concreta di informare l'imputato
  • Se l'imputato viene detenuto è essenziale dimostrare che il difensore domiciliatario è stato tempestivamente e concretamente informato dello stato di detenzione; la mancata comunicazione al difensore può integrare colpevole ignoranza
  • Chi impugna una decisione che ha ritenuto la causa nella sfera della "colpevole ignoranza" deve fornire elementi nuovi e un concreto confronto con la motivazione; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni comporta il rischio di inammissibilità
  • I ricorsi infondati o reiterativi possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), per cui è importante valutare preliminarmente la novità e la forza probatoria degli elementi prodotti

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