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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07533/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna deducendo erronea applicazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p.; si doleva che il giudice di primo grado non avesse dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'ufficiale di p.g. Menghini Monica, la quale aveva riferito dichiarazioni di una persona informata sui fatti (Houra Kadil), mai escusso, che aveva affermato di aver ricevuto dall'imputato la bicicletta provento di furto; secondo il ricorrente tali dichiarazioni costituivano testimonianza indiretta vietata dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la deposizione dell'ufficiale di p.g. fosse meramente illustrativa dello sviluppo investigativo e della coerenza degli elementi probatori, non surrogando la testimonianza dell'Houra; il centro probatorio fu la fotocopia del documento d'identità dell'Orefice, consegnata dal negoziante e sottoscritta dall'imputato, ritenuta prova documentale diretta della disponibilità della bicicletta. Perciò non sussisteva la violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di p.g. non opera quando la deposizione è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della coerenza degli elementi di prova e non surroga la testimonianza del teste primario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; qui applicato per imporre le spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, non essendo il ricorso stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nondimeno può essere disposta una sanzione equitativa (qui euro 3.000) a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020 (Kamodiallo, Rv.278974-01)

    Orientamento secondo cui il divieto di testimonianza indiretta non riguarda le dichiarazioni degli ufficiali di p.g. che hanno valore meramente illustrativo e non surrogano la testimonianza del teste primario.

Massime di principio

  • Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali/agent i di p.g. (art. 195, comma 4, c.p.p.) va valutato in base alla funzione concreta della deposizione: se è meramente illustrativa dello sviluppo investigativo e supporta la coerenza probatoria, non è automaticamente inammissibile.
  • Se la prova decisiva è documentale e diretta (es. un documento firmato dall'imputato che lo mette in collegamento con l'oggetto del reato), la testimonianza di polizia che ne ricostruisce l'acquisizione può essere considerata accessoria e ammissibile.
  • Per impugnare con successo la utilizzabilità di dichiarazioni indirette occorre dimostrare che la testimonianza degli ufficiali di p.g. ha surrogato il teste primario e ha costituito l'unico o il determinante elemento di prova a carico.
  • In sede di appello e cassazione la valutazione punta alla funzione probatoria concreta delle dichiarazioni: non basta la mera presenza di riferimenti a terzi non escussi, ma va accertato il rapporto tra quelle dichiarazioni e la prova complessiva.
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato alle spese e soggetto a sanzione pecuniaria equitativa; occorre quindi valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di impugnare.

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