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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12338/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la sentenza di appello era stata depositata il 25 luglio 2024 e che il ricorso, presentato il 15 ottobre 2024, non rispettava il termine di 30 giorni per proporre impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 10 luglio 2024. Dal testo emerge solo che il ricorso è stato depositato il 15 ottobre 2024, quindi oltre il termine di 30 giorni decorrente dal deposito della sentenza (25 luglio 2024). La Corte di cassazione non esamina motivi di merito, perché rileva d'ufficio l'intempestività dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato implicitamente come disciplina del termine per impugnare: il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 30 giorni dal deposito della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale di impugnazione è inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito.
  • La tardività dell'impugnazione può essere rilevata direttamente dalla Corte di cassazione sulla base delle date di deposito della sentenza impugnata e del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo diverse cause ostative non emergenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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