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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08204/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utenti)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Genova n. 2765/2021. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il suo difensore, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. I controricorrenti hanno resistito con controricorso e memoria, ma la controversia non è stata decisa nel merito perché è intervenuta la rinuncia dell'impugnazione da parte della ricorrente.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era conforme all'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, indipendentemente dall'accettazione della rinuncia, che rileva solo ai fini delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se proveniente dal difensore munito di procura speciale, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo per la regolazione delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso per analogia a fattispecie diverse, come l'estinzione per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte, la quale ne afferma la natura eccezionale e di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di accettazione della controparte.
  • L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti non incide sull'effetto estintivo, ma può avere rilievo soltanto ai fini della regolazione delle spese.
  • Le disposizioni che prevedono il raddoppio del contributo unificato hanno natura eccezionale e sanzionatoria e, come tali, si applicano solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, senza interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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