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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 765 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

PROCESSOTRIBUTARIO - Giudizio per ottemperanza -Attiene all'esecuzione della sentenza enon alla cognizione incidentale - Ricorso che contesta l'erroneitàdell'interpretazione assunta dall'Ufficio in quanto non pertinente al decisum -E' inammissibile (art. 70, D.L.vo, n. 546/1992). Il giudiziodi ottemperanza è giudizio di esecuzione e non di cognizione. E' pertantoinammissibile il ricorso che non si limiti a richiedere l'esecuzione dellasentenza ma contesti l'interpretazione della sentenza stessa adottatadall'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992. Il giudizio di ottemperanza ha natura esecutiva e non cognitiva: non può quindi essere utilizzato per ottenere una nuova interpretazione della sentenza o per contestare la correttezza giuridica dell'interpretazione adottata dall'Ufficio, salvo che si tratti di dare attuazione concreta a quanto inequivocabilmente deciso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'interpretazione della sentenza assunta dall'Ufficio, sostenendo che essa non fosse pertinente al contenuto effettivo del decisum. La doglianza, tuttavia, non riguardava una mera mancata o inesatta esecuzione materiale della pronuncia, ma mirava a rimettere in discussione il significato e la portata della sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione delle sentenze tributarie.

    La norma è stata interpretata nel senso che il giudizio di ottemperanza è limitato all'attuazione della pronuncia e non consente di introdurre nuove questioni di cognizione o di contestare l'interpretazione del decisum, quando non vi sia una concreta mancata esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza serve a ottenere l'esecuzione concreta di una sentenza già definitiva, non a riaprire la controversia o a modificarne il significato.
  • Se l'amministrazione applica una lettura della sentenza ritenuta errata, la contestazione può essere esaminata in ottemperanza solo quando l'interpretazione comporti una sostanziale elusione o mancata attuazione del comando giudiziale; altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Nel ricorso occorre concentrarsi sugli obblighi esecutivi risultanti dalla sentenza, indicando quali adempimenti siano stati omessi o eseguiti in modo difforme, senza formulare domande di nuovo accertamento.
  • Le questioni interpretative estranee alla mera esecuzione devono essere fatte valere, di regola, nel giudizio di cognizione previsto dagli strumenti processuali applicabili e non tramite l'ottemperanza.

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