Cassazione Penale, Ordinanza n. 31428/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello, che aveva affermato la responsabilità per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per invasione di terreno. L'unico motivo deduceva che la condotta non integrasse il reato di cui all'art. 633 c.p., sostenendo che al più fosse configurabile una violazione dell'art. 20 cod. strada. Il ricorso contestava quindi la qualificazione giuridica del fatto, assumendo che l'occupazione dell'area pubblica sarebbe stata riconducibile a una mera violazione della disciplina della circolazione/occupazione stradale e non a invasione di terreno. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando un precedente di legittimità secondo cui integra il reato di invasione di terreno anche l'occupazione, da parte di soggetto pur autorizzato, di uno spazio demaniale diverso e più esteso rispetto a quello concesso; ha inoltre osservato che la fattispecie concreta era analoga, poiché riguardava l'occupazione con bancarella di un'area pubblica superiore a quella autorizzata. Ha quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e lineare nel descrivere gli elementi costitutivi del reato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
La condotta di chi occupa uno spazio demaniale diverso e di maggiore estensione rispetto a quello oggetto di concessione integra invasione di terreno, anche se l'agente è in astratto autorizzato dall'ente pubblico.
art. 20 cod. strada
La difesa ne invocava l'applicazione come mera violazione amministrativa/stradale, ma la Corte ha escluso che il fatto potesse essere sussunto in tale diversa disciplina.
Massime di principio
- Integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta di chi occupi un'area demaniale o pubblica eccedendo l'estensione oggetto di autorizzazione o concessione; l'autorizzazione non scrimina l'occupazione abusiva dello spazio ulteriore.
- Quando il ricorso per cassazione si risolva nella proposizione di una diversa qualificazione giuridica del fatto già congruamente accertato dal giudice di merito, esso è manifestamente infondato se contrasta con un consolidato principio di diritto di legittimità applicabile a una fattispecie fattuale sovrapponibile.
- La configurabilità del reato va valutata con riguardo all'effettiva estensione dell'occupazione rispetto al titolo autorizzatorio, non alla sola esistenza astratta di un permesso iniziale.
- Una motivazione di merito che indichi in modo analitico gli elementi costitutivi del reato e la difformità tra area autorizzata e area effettivamente occupata è idonea a sorreggere la decisione di condanna e rende inammissibile il ricorso che non ne scalfisca la tenuta logica e giuridica.
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