Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13971/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di inammissibilita' dell'appello ex art. 591 c.p.p.; il difensore contestava che l'atto d'appello fosse specifico nel criticare l'affidabilita' delle dichiarazioni della persona offesa (Nicoletta Vignudelli), in particolare le parti della sua testimonianza utilizzate dal Tribunale (es. una presunta telefonata confessoria), nonche' la ricostruzione dei prelievi con la carta bancomat (capo B), la non concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata quantificazione della pena nel minimo; dedotta inoltre, in memoria conclusiva, l'estinzione dei reati per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericita'. Ha ritenuto che il ricorso non abbia svolto un confronto critico e puntuale con le ragioni dell'aspecificita' rilevate dalla Corte d'appello e non abbia indicato specificamente le parti di testimonianza o le concrete contraddizioni dedotte. Quanto ai prelievi (capo B), la Cassazione ha condiviso che l'appello si sia limitato a reiterare l'assunto della difesa senza confutare le specifiche osservazioni del Tribunale (es. rapidita' delle operazioni mentre la parte offesa era ricoverata; discrepanza nelle somme). Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono state giudicate non raccordate alle motivazioni di merito e prive di adeguata specificazione. La declaratoria di inammissibilita' e' stata estesa tacitamente anche alle deduzioni civili; la richiesta di estinzione per prescrizione non e' stata accolta in quanto l'inammissibilita' del ricorso impedisce l'insaturazione del rapporto processuale necessario. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Richiamata solo come riferimento procedurale alla modalita' di trattazione con contraddittorio scritto del ricorso

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Imposto l'onere di specificita' dell'appello: il motivo d'appello deve enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; la specificita' richiesta e' proporzionale alla precisione con cui tali ragioni sono esposte nella decisione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilita' e' imputabile a colpa, il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata qui in conseguenza dell'inammissibilita' del ricorso

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui appello e ricorso sono inammissibili per difetto di specificita' quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata

  • art. 69 c.p.

    Citato nel testo come parametro relativo al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte segnala che la difesa non ha svolto argomentazioni concrete rispetto alle valutazioni di merito

Massime di principio

  • Per impugnare con successo la decisione di primo grado l'appello deve indicare con precisione le parti della motivazione e delle prove che si contestano e fornire argomentazioni concrete su perche' quelle ragioni siano errate o insufficienti; la genericita' porta a inammissibilita'.
  • Non e' sufficiente reiterare in appello la versione difensiva proposta in primo grado: occorre spiegare come e dove la motivazione del giudice di merito abbia tratto, impropriamente, determinati elementi dalla testimonianza o dagli atti.
  • Quando si contesta l'affidabilita' di una testimonianza, bisogna indicare le contraddizioni specifiche, i punti della deposizione e il collegamento con le parti della motivazione che le hanno valorizzate.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio richiedono riferimenti puntuali ai criteri di determinazione della pena e agli elementi di fatto o di diritto di cui si chiede la diversa valutazione; affermazioni generiche sulla 'lieve entita'' o sull'incensuratezza sono insufficienti.
  • Le questioni civili connesse seguono l'esito delle doglianze penali: se le impugnazioni penali sono dichiarate inammissibili per genericita', le contestazioni civili basate su quelle doglianze possono essere implicitamente escluse.
  • La deduzione di estinzione per prescrizione puo' essere valorizzata solo se il ricorso e' ammissibile e il rapporto processuale e' insaturato nel merito; l'inammissibilita' del rimedio impedisce di ottenere effetti sostanziali come la declaratoria di prescrizione.
  • Per evitare sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p., il difensore deve curare l'adeguata articolazione e specificazione dei motivi di impugnazione, valutando criticamente le motivazioni dei gradi precedenti prima di proporre appello o ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.