Sentenza n. 12967/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 1) della nota prot. N. GSEWEB/P20250733085 del10 ottobre 2025, con la quale il GSE, dopo aver ammesso, con comunicazione del GSE del 28 ottobre 2011, alla tariffa incentivante, pari ad 0.443 €/kWh l’impianto fotovoltaico n. 253796, sito in Loc. Astrone, snc, nel Comune di Chianciano Terme (SI), all’esito di procedura di controllo avviata in data 18 marzo 2024, ha comunicato (i) che l’impianto non può fruire dei benefici di cui alla Legge 129/2010 “in quanto è carente dei requisiti cui è subordinato l’accesso” e, pertanto, (ii) è ammesso alla tariffa incentivante inferiore di 0,388 €/kWh a partire dalla data di entrata in esercizio ovvero il 27 giugno 2011 e che (iii) il GSE effettuerà “la compensazione tra quanto percepito in base al Decreto e quanto effettivamente dovuto fino a concorrenza”; 2) per quanto occorrer possa nella nota del GSE del 25 giugno 2025 recante “comunicazione di sospensione termini del procedimento di controllo mediante sopralluogo”; 3) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso a quello impugnato in via principale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE che ha dichiarato la decadenza dalla tariffa incentivante più favorevole, ammesso l’impianto a una tariffa inferiore dal 27 giugno 2011 e disposto la compensazione delle somme percepite in eccesso
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE deducendo, con due motivi, violazione degli artt. 2, 3, 10, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, della l. 129/2010, del d.m. 19 febbraio 2007, del d.m. 31 gennaio 2014 e della disciplina GSE, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, violazione dell’affidamento e dei doveri di buona fede e correttezza. Con il primo motivo ha contestato la tardività dell’intervento del GSE, sostenendo che il potere di decadenza fosse soggetto al termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 e che il termine fosse ormai decorso rispetto all’ammissione agli incentivi del 28 ottobre 2011. Con il secondo motivo ha contestato nel merito la ricostruzione del GSE, sostenendo che la mancata visibilità nelle fotografie dei cavi in corrente continua e alternata dipendesse dalla loro collocazione sottotraccia e non dalla mancata ultimazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. Il GSE ha sostenuto che le fotografie prodotte con la domanda non rappresentassero un impianto completo e conforme al progetto, poiché mostravano una sola coppia di cavi in ingresso ai quadri di parallelo DC, mentre al sopralluogo ne erano state riscontrate due, e non documentavano i cavi in corrente alternata in uscita dai quadri.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato l’atto come provvedimento di decadenza dalla tariffa più favorevole, sebbene contestualmente l’impianto sia stato ammesso a una tariffa inferiore. Quanto al primo motivo, ha affermato che il limite temporale introdotto per il potere del GSE dall’art. 42 d.lgs. 28/2011, mediante il rinvio alle condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990, si applica ai provvedimenti anteriori all’entrata in vigore della novella a decorrere dal 17 luglio 2020, con termine di diciotto mesi; per i provvedimenti adottati tra il 18 luglio 2020 e il 31 maggio 2021 vale il termine di diciotto mesi dalla loro adozione, mentre per quelli successivi al 1° giugno 2021 vale il termine di dodici mesi. Poiché l’ammissione agli incentivi risaliva al 2011, il termine fisso di diciotto mesi sarebbe astrattamente scaduto il 17 gennaio 2022. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto applicabile l’eccezione relativa alla falsa rappresentazione dei fatti, con riespansione del solo termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell’irregolarità. Tale termine non era decorso: il GSE aveva acquisito la piena conoscenza della vicenda, anche alla luce delle integrazioni trasmesse dalla società il 22 luglio 2025, e aveva adottato il provvedimento il 10 ottobre 2025, dopo quasi tre mesi, ritenuti congrui. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto legittima la valutazione del GSE secondo cui il dossier fotografico non dimostrava la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e la conformità dell’impianto al progetto originario. La documentazione fotografica prevista dalla disciplina del Secondo Conto Energia e dalla procedura operativa GSE costituisce l’onere probatorio gravante sul soggetto responsabile e non può essere sostituita o integrata, dopo la scadenza del termine, da dichiarazioni asseverate, fatture, bonifici o altra documentazione atipica. Le fotografie evidenziavano una divergenza rispetto al progetto, mentre la giustificazione della collocazione sottotraccia dei cavi non è stata ritenuta sufficiente. In applicazione dei principi di autoresponsabilità e trasparenza, il soggetto incentivato avrebbe dovuto dimostrare tempestivamente la completa ultimazione dell’impianto e sottoporre ogni divergenza progettuale al GSE. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 28/2011
La disposizione richiama, per l’esercizio del potere di verifica e decadenza del GSE, le condizioni che governano l’annullamento d’ufficio, compresi i limiti temporali introdotti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine fisso introdotto per l’annullamento d’ufficio si applica ai provvedimenti anteriori alla novella dalla data di entrata in vigore della disciplina; per i provvedimenti anteriori al 17 luglio 2020 opera il termine di diciotto mesi decorrente da tale data. In caso di falsa rappresentazione dei fatti, il termine fisso non opera, ma il potere deve comunque essere esercitato entro un termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell’illegittimità.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
L’eccezione al termine fisso opera in presenza di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci nei presupposti indicati dalla norma; essa non consente comunque l’esercizio del potere sine die, poiché resta applicabile il termine ragionevole.
art. 1-septies l. 129/2010
Per l’accesso al regime incentivante del Secondo Conto Energia occorre che l’impianto sia installato entro il 31 dicembre 2010, che la fine dei lavori sia comunicata entro la stessa data e che l’impianto entri in esercizio entro il 30 giugno 2011, nel rispetto della procedura richiamata.
art. 5, comma 4, d.m. 19 febbraio 2007
Prevede gli adempimenti e i termini per la richiesta della tariffa incentivante; il loro mancato rispetto comporta la non ammissibilità agli incentivi.
Allegato 4, punto 1, d.m. 19 febbraio 2007
Richiede che la documentazione finale sia corredata da fotografie idonee a fornire una visione completa dell’impianto, dei suoi componenti e del contesto, con funzione probatoria della sua ultimazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare e condividere principi desunti da precedenti conformi, utilizzati nella sentenza per la disciplina probatoria dell’ultimazione degli impianti fotovoltaici.
Massime di principio
- Il potere del GSE di dichiarare la decadenza da una tariffa incentivante, pur restando un potere di decadenza, è soggetto alle condizioni temporali e sostanziali richiamate dall’art. 42 d.lgs. 28/2011 e dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- Per i provvedimenti di ammissione agli incentivi adottati prima del 17 luglio 2020, il termine di diciotto mesi decorre dal 17 luglio 2020 e non può essere computato retroattivamente rispetto all’entrata in vigore della disciplina limitativa.
- Quando l’ammissione agli incentivi sia stata ottenuta sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario, il termine fisso di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 non opera; il potere deve tuttavia essere esercitato entro un termine ragionevole decorrente dalla scoperta dell’illegittimità e dalla piena conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione.
- Nel regime del Secondo Conto Energia, la conclusione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010 deve essere dimostrata mediante il dossier fotografico previsto dalla disciplina applicabile; dichiarazioni asseverate, fatture, bonifici o altra documentazione atipica non sostituiscono né consentono di integrare tardivamente la documentazione fotografica prescritta.
- L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime incentivante grava sul soggetto responsabile dell’impianto in applicazione dei principi di autoresponsabilità e trasparenza; ogni divergenza rispetto al progetto originario deve essere tempestivamente rappresentata al GSE e sottoposta alla sua valutazione.
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