Cassazione Penale, Sentenza n. 29673/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cabras era stato condannato per bancarotta patrimoniale (per distrazione di un ramo d'azienda) e per bancarotta documentale fraudolenta e impropria. In particolare è censurata la sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello rilevando carenza e contraddittorietà della motivazione sul dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta (mancata dimostrazione della consapevolezza dello stato di insolvenza e dell'intento di recare pregiudizio ai creditori), chiedendo la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice ex art. 217 l. fallim. o in reato tributario ex art. 10 d.lgs. n.74/2000 e denunciando violazioni di legge e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il dolo specifico desumendolo dalla complessiva ricostruzione fattuale (documentazione consegnata a Cabras nel 2008 e poi non consegnata al curatore; elevata operatività bancaria 2007-2013 con uscite significative; ammissione di acquisto di ramo d'azienda e uso dei beni per fini privati; irreperibilità dell'imputato; dichiarazioni del curatore sull'impossibilità di esperire azioni risarcitorie per mancanza di documentazione). La Cassazione ha altresì respinto la richiesta di derubricazione in bancarotta semplice, affermando che l'occultamento delle scritture integra bancarotta documentale fraudolenta quando sia finalizzato a recare pregiudizio ai creditori. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
L'ocultamento o la sottrazione delle scritture contabili integra la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta solo se sorretto dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto; è distinto dalla fraudolenta tenuta dei libri (dolo generico).
art. 217 legge fallimentare
La bancarotta semplice sanziona l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili senza il requisito del dolo finalizzato a pregiudicare i creditori; la derubricazione a questo articolo è esclusa quando risulti che le scritture esistevano e furono consegnate all'amministratore e poi occultate.
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Richiamato a corredo delle disposizioni incriminatrici in materia fallimentare; utilizzato nel quadro della qualificazione degli illeciti fallimentari contestati.
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Richiesta dal ricorrente come possibile riqualificazione in reato tributario; la Corte ha ritenuto la riqualificazione non percorribile alla luce degli accertamenti sui fatti storici devoluti al giudizio di rinvio.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Censurato dal ricorrente come violato per presunta mancanza e contraddittorietà della motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla eventuale concorsa di reati; citato nella prospettazione difensiva ma non ritenuto idoneo a modificare la qualificazione già accertata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso rigettato.
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale fraudolenta è necessario il dolo specifico (intento di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto); tale elemento può essere desunto anche da elementi circostanziali e dalla ricostruzione complessiva della vicenda, non solo da una prova diretta.
- La mancata consegna di documentazione contabile già esistente e materialmente ricevuta dall'amministratore è difficilmente derubricabile a bancarotta semplice quando la sottrazione impedisca l'esercizio di azioni di responsabilità o il recupero di attivi in favore della massa creditoria.
- Indicatori rilevanti per inferire il dolo specifico includono: ricezione documenti e mancata consegna al curatore, operazioni bancarie anomale o significative dopo la cessazione dell'attività, uso di beni sociali per fini personali, acquisti/distrazioni riconosciuti e irreperibilità dell'amministratore.
- La difesa che contesti il dolo deve puntare a dimostrare l'assenza di conoscenza dello stato di insolvenza o l'assenza del fine di arrecare pregiudizio (es. provando che le scritture non esistevano o non erano in possesso dell'imputato), altrimenti la Corte può legittimamente inferire l'intento dalla totalità degli elementi probatori.
- La riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta a semplice è preclusa quando la prova documentale dimostri che le scritture esistevano e furono materialmente consegnate all'amministratore e non trasmesse agli organi fallimentari con effetti ostativi alle azioni di recupero.
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