Cassazione Civile, Ordinanza n. 11996/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della sua accettazione da parte del controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione; in presenza dell’adesione del controricorrente, non ha pronunciato condanna alle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un ricorso per cassazione proposto da una società finanziaria avverso il decreto del Tribunale di Firenze. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; il controricorrente, costituito dal fallimento della società debitrice, ha dichiarato di accettare la rinuncia. Non emergono dal testo i motivi sostanziali del ricorso avverso il decreto di merito, né la natura specifica della decisione del Tribunale impugnata oltre al suo numero e data.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dal controricorrente, determina l’estinzione del giudizio.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, la Corte non pronuncia la condanna alle spese.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia assorb e ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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