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Sentenza

Sentenza n. 4158/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento delle graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, indetta ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, siccome non contenenti i nomi dei ricorrenti e siccome approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori sui posti originariamente banditi e NON ai fini della progressiva assunzione di tutti i candidati in relazione agli ulteriori52.771 posti rimasti vacanti nell’organico di diritto; - Quale atto presupposto, del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, che all’art. 1, comma 3, prevede che: “Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura [ESCLUSIVAMENTE] dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73": e all’art. 9, comma 3, prevede che: “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”; - Quale ulteriore atto presupposto, del Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, recante il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso

Giustizia amministrativa202216138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nonché le disposizioni ministeriali e il bando nella parte relativa alla limitazione delle graduatorie ai posti banditi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, insegnanti precari non abilitati ma in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza di servizio richiesti, avevano partecipato al concorso straordinario previsto dall'art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021. Hanno contestato il carattere selettivo ed escludente della procedura, lamentando che le graduatorie fossero formate soltanto entro il numero dei posti banditi e non comprendessero anche i candidati idonei non vincitori. Hanno chiesto il proprio inserimento nelle graduatorie di merito in posizione subordinata rispetto ai vincitori, sostenendo che il concorso avrebbe dovuto graduare, anziché escludere, i docenti con almeno 36 mesi di servizio, anche alla luce della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Sono state inoltre dedotte censure di violazione di legge e prospettata l'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea e con i principi costituzionali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina sulla formazione delle graduatorie fosse direttamente stabilita dall'art. 59, commi 10 e 11, del d.l. n. 73/2021, il quale prevede la graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, con possibile integrazione soltanto in caso di rinunce e a favore dei candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo. Da tale disciplina non deriva né l'obbligo di pubblicare una graduatoria estesa agli idonei né quello di formare una graduatoria separata degli idonei; pertanto, gli atti impugnati non violano la legge. Il Collegio ha inoltre escluso l'illegittimità costituzionale o unionale della previsione, ritenendola ragionevole in considerazione della natura straordinaria della procedura, delle esigenze di celerità connesse ai programmi PNRR e dei principi di buon andamento ed efficienza amministrativa. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce eventuali scorrimenti in caso di rinunce, poiché gli interessati possono verificare la propria posizione e gli scorrimenti anche mediante accesso agli atti. Sono state ritenute inconferenti le deduzioni sulla continuità didattica e sulla precarietà, in quanto il nuovo sistema di reclutamento collegato al PNRR è diretto proprio a ridurre il precariato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    Costituisce la base normativa della procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La norma consente la formazione della graduatoria entro il numero dei posti banditi e prevede l'integrazione soltanto per effetto di rinunce dei vincitori, senza imporre una graduatoria degli idonei non vincitori.

  • clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    È stata invocata dai ricorrenti quale parametro unionale contro il carattere selettivo della procedura, ma il TAR ha escluso che la disciplina concorsuale la violi.

  • art. 1, comma 3, d.m. n. 108 del 28 aprile 2022

    Il concorso è indetto ... per la copertura dei posti comuni ... vacanti per l’anno scolastico 2021/2022

    La disposizione delimita la procedura alla copertura dei posti vacanti residui individuati per l'anno scolastico di riferimento.

  • art. 9, comma 3, d.m. n. 108 del 28 aprile 2022

    Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale

    La previsione regolamentare è coerente con la limitazione legislativa della graduatoria al contingente dei posti assegnati.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa speciale stabilisce che la graduatoria concorsuale sia formata entro il limite dei posti banditi, non sussiste un obbligo di pubblicare una graduatoria estesa agli idonei non vincitori né una graduatoria separata degli idonei, salvo che la legge disponga diversamente.
  • La previsione di integrazione della graduatoria per effetto delle rinunce dei vincitori non richiede necessariamente la previa pubblicazione di un elenco autonomo degli idonei, purché gli interessati possano conoscere la propria posizione e verificare gli eventuali scorrimenti mediante gli strumenti di accesso agli atti.
  • La limitazione di una procedura concorsuale straordinaria al numero dei posti banditi può risultare ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e unionali quando sia giustificata dalla natura eccezionale della procedura, da esigenze di celerità e da specifici obiettivi di programmazione pubblica, anche nell'ambito del PNRR.
  • Il superamento della soglia di servizio o la protrazione di rapporti di lavoro a tempo determinato non attribuisce, di per sé, il diritto all'inserimento in una graduatoria concorsuale oltre il numero dei posti previsto dalla disciplina legislativa della procedura.
  • Le esigenze di continuità didattica e di riduzione del precariato non impongono necessariamente l'inclusione degli idonei non vincitori nella graduatoria di una procedura concorsuale, quando il legislatore abbia previsto un distinto sistema di reclutamento e qualificazione annuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicità

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