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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 18767 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento TARI 2016 (€16.125,48). Questioni principali: qualificazione dei rifiuti prodotti dall'azienda (se assimilabili ai rifiuti urbani o speciali non assimilabili), esenzione dalla TARI per la parte di superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili e corretta qualificazione degli imballaggi (primari/secondari/terziari) e loro possibilità di conferimento diretto a soggetti privati autorizzati. Il Comune contestava che la Commissione regionale avesse erroneamente escluso dalla tassazione tutta la superficie ritenuta destinata in larga misura alla produzione di rifiuti speciali, senza individuare la parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente, né aver adeguatamente valutato la tipologia degli imballaggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili alcune censure (tra cui quella sulla qualificazione dei rifiuti fondata su parti di regolamento comunale non riportate nel ricorso e il riesame sul merito della qualifica degli imballaggi), ma ha accolto la censura principale relativa alla violazione dell'art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi puntualmente quale porzione della superficie dello stabilimento abbia prodotto, nell'anno d'imposta 2016, rifiuti speciali non assimilati in via continuativa e prevalente e ricalcoli l'imposta conseguentemente; la Corte ha inoltre rinviato la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento formale del motivo di cassazione (vizio di motivazione/violazione di legge) utilizzato dal Comune per impugnare la decisione di merito.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 642 e 649

    Il comma 649 dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che sia dimostrato l'avvenuto trattamento secondo normativa.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esenzione opera soltanto per la porzione di superficie dove i rifiuti speciali si formano in modo continuativo e prevalente; si richiede una verifica puntuale e non una determinazione generica quali 'in larga misura'. Si applica la continuità interpretativa con la giurisprudenza sulla TARSU/TIA.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 221

    Consente, per talune tipologie di rifiuti (es. alcuni imballaggi non assimilati), il conferimento diretto a soggetti autorizzati diversi dal servizio pubblico di raccolta; la Corte riconosce la rilevanza di tale previsione nella valutazione dell'obbligo di conferimento al servizio pubblico e dell'esenzione.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198, comma 12, lett. g)

    Richiamato nella controversia in relazione alla normativa sui rifiuti e alle esclusioni/obblighi di smaltimento a carico del produttore; non oggetto di un'interpretazione estesa dalla Corte nel dispositivo, ma rilevante nel quadro normativo.

  • Regolamento comunale (art. 4, comma 1, lett. u) e cc))

    Il Comune aveva richiamato la previsione di assimilazione di taluni rifiuti ai rifiuti urbani; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché il testo del regolamento invocato non era riprodotto nel ricorso (difetto di autosufficienza).

  • art. 2967 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente in relazione alla prova/obbligo), ma la Corte non ha sviluppato una specifica interpretazione nel provvedimento censito.

Massime di principio

  • L'esenzione TARI per rifiuti speciali non assimilati si applica unicamente alla parte di superficie in cui i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente: la valutazione deve essere puntuale e documentata.
  • Spetta al contribuente (produttore) provare non solo la natura speciale dei rifiuti e il loro trattamento conforme alla normativa, ma anche la precisa delimitazione delle superfici in cui tali rifiuti si generano.
  • La semplice affermazione che gran parte di un immobile produce rifiuti speciali ('in larga misura') è insufficiente: il giudice deve accertare in concreto la porzione di superficie interessata.
  • La qualificazione degli imballaggi (primari, secondari, terziari) rileva per l'assimilazione e per l'eventuale conferimento diretto; la valutazione della tipologia è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.
  • Un consulente tecnico d'ufficio prodotto in altro giudizio può costituire elemento di prova ma non vincola il giudice; inoltre le parti devono riportare negli atti i riferimenti normativi o regolamentari invocati per evitare inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • In casi simili è opportuno che il contribuente produca documentazione tecnica (CTU, planimetrie, registri di gestione e documenti di avvio a smaltimento/recupero) che colleghi specifiche aree dello stabilimento alla produzione e al trattamento dei rifiuti speciali non assimilati.

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