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Sentenza

Sentenza n. 10175/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) dell’esito della prova scritta svolta il 16.03.2026 ore 09.30 del Concorso pubblico, per n. 161 unità di funzionario con competenze in ambito amministrativo/giuridico/economico (famiglia professionale amministrativo/giuridico/economico) da assumere presso gli Uffici centrali di Roma del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui n. 10 da destinare alla Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi - Codice A; 2) della schermata visualizzabile nell’area riservata di parte ricorrente recante l’inidoneità; 3) dei verbali di formulazione dei quesiti sottoposti al ricorrente, nelle parti di interesse, sebbene non conosciuti; 4) dell’avviso di pubblicazione degli esiti ove opportuno; 5) di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; b) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; c) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; d) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; e) le FAQ pubblicate, ove necessario; f) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, ove ritenuto opportuno; g) il diario della prova scritta, ove opportuno; h) il bando, se ritenuto lesivo e ove opportuno; Per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame del punteggio conseguito, ad essere dichiarato idoneo e ad essere conseguentemente ricollocato nella relativa graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202604548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico, con attribuzione di 17/30 e conseguente giudizio di inidoneità, nonché i quesiti contestati e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta di un concorso per 161 funzionari, contestando sia l'erroneità della correzione sia l'erronea o ambigua formulazione dei quesiti nn. 6, 7, 8, 20, 25, 28, 29 e 33. La soglia di idoneità prevista dalla lex specialis era di 21/30, mentre il ricorrente aveva conseguito 17/30. In particolare, ha sostenuto che la risposta da lui indicata al quesito n. 6 fosse corretta in relazione all'art. 52 del d.lgs. 165/2001; che il quesito n. 7 sugli aiuti di Stato fosse ambiguo o erroneamente valutato; che il quesito n. 8 sull'ordine alfabetico delle parole consentisse la sequenza da lui indicata; che il quesito n. 29 sull'art. 98 Cost. fosse stato formulato o corretto erroneamente; e che la risposta al quesito n. 33 sulla conservazione dei residui fosse corretta ai sensi dell'art. 34-bis della l. 196/2009. Ha inoltre contestato i quesiti nn. 20, 25 e 28. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la sostanziale estraneità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, poiché il candidato concorreva per posti destinati al Ministero delle imprese e del made in Italy. Ha invece riconosciuto la legittimazione passiva di quest'ultimo Ministero, in quanto destinatario degli effetti della procedura e dell'eventuale utilizzazione della graduatoria. Nel merito, ha ritenuto corretta la risposta dell'amministrazione al quesito n. 6: l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 esclude che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica produca effetti sull'inquadramento o sull'assegnazione di incarichi dirigenziali. Ha ritenuto corretta anche la risposta al quesito n. 7, perché l'art. 107, paragrafo 1, TFUE qualifica come incompatibili, salvo deroghe, gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri, mentre gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali o eventi eccezionali sono compatibili ai sensi del paragrafo 2. Ha giudicato corretta la sequenza alfabetica indicata per il quesito n. 8 e ha escluso l'errore nella risposta al quesito n. 29, poiché l'art. 98 Cost. consente che limitazioni al diritto dei magistrati di iscriversi ai partiti siano stabilite dalla legge, ma non le prevede direttamente. Ha inoltre ritenuto corretta la risposta dell'amministrazione al quesito n. 33, relativa al termine entro il quale possono essere mantenute in bilancio, quali residui, le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate. Non ha esaminato i quesiti nn. 20, 25 e 28, perché anche l'eventuale accoglimento delle relative censure non avrebbe consentito al ricorrente di superare la prova, secondo la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi respinto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.700, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa verifica della completezza del contraddittorio e della documentazione di causa

    La causa può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti sono state avvisate della possibile definizione immediata.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione

    La disposizione esclude che l'esercizio di fatto di mansioni superiori produca effetti sull'inquadramento o sull'assegnazione di incarichi di direzione.

  • art. 107 TFUE

    Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati

    La risposta corretta al quesito sugli aiuti di Stato è quella che riproduce il paragrafo 1; gli aiuti destinati a ovviare ai danni da calamità naturali o eventi eccezionali rientrano invece tra quelli compatibili ai sensi del paragrafo 2.

  • art. 98 Cost.

    Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati

    La Costituzione consente alla legge di introdurre limitazioni, ma non stabilisce direttamente tali limitazioni.

  • art. 34-bis l. 196/2009

    Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio

    Il termine di mantenimento in bilancio dei residui per le somme non impegnate è quello dell'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Massime di principio

  • In una controversia concorsuale, la legittimazione passiva spetta anche all'amministrazione destinataria degli effetti della procedura e dell'eventuale utilizzazione della graduatoria, sebbene non abbia adottato direttamente gli atti della selezione.
  • La prova di resistenza esclude l'esame delle censure relative a singoli quesiti quando, anche ipotizzandone l'accoglimento, il candidato non potrebbe comunque raggiungere la soglia di idoneità prevista dalla lex specialis.
  • Nella verifica giurisdizionale delle risposte a quiz concorsuali, è legittima la valutazione della commissione quando la risposta ritenuta corretta riproduce il contenuto della disposizione normativa applicabile e la risposta del candidato contrasta con il tenore letterale della norma.
  • L'art. 98 Cost. non introduce direttamente limitazioni al diritto dei magistrati di iscriversi ai partiti politici, ma rimette alla legge la possibilità di stabilirle.
  • La definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando il contraddittorio e la documentazione sono completi e le parti siano state previamente avvisate della possibile decisione immediata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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