Regolamento (UE) 2025/1139
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione, del 6 giugno 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno duro dalla Cina, ritenendo provati in via preliminare dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. Il regolamento applica la metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale, sulla base di un paese rappresentativo (Turchia) e di prezzi/costi esenti da distorsioni. Sono previsti un dazio del 25,1 % per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. e del 62,4 % per tutte le altre importazioni cinesi, con obbligo di garanzia e di fattura commerciale per il trattamento individuale.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm e almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, classificato in determinati codici NC/TARIC (tra cui 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10), originario della RPC. Si applica agli operatori doganali degli Stati membri, agli importatori e alla società esportatrice specificamente indicata (Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd.), con una aliquota individuale condizionata alla presentazione di fattura commerciale valida; le altre esportazioni cinesi sono soggette all’aliquota residua. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e ha natura provvisoria; prevede inoltre il monitoraggio di alcune importazioni potenzialmente elusive (codici ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139: dazio antidumping provvisorio sul legno compensato di legno duro originario della RPC
Il regolamento interviene nell’ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La misura provvisoria è adottata a seguito del riscontro, in questa fase, di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, nonché della ritenuta necessità di contrastare effetti distorsivi sul mercato dell’Unione.
Ambito e prodotto interessato
Il prodotto oggetto della misura è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, diverso da bambù e okoumé, con spessore di ciascun foglio non superiore a 6 mm e con almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, rientrante in specifiche sottovoci NC/TARIC. Il regolamento si applica alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese nell’Unione, con previsione di monitoraggio per alcune merci potenzialmente elusive classificate in altri codici doganali.
Esito del procedimento e calcolo del dumping
La Commissione ha ritenuto utilizzabile, per la costruzione del valore normale, il metodo dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato e ha costruito il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni relativi a materie prime, lavoro, energia, spese generali di produzione, SGAV e profitti. Per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 25,1 %; per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 62,4 %.
Pregiudizio, nesso causale e livello delle misure
La Commissione descrive un deterioramento dell’industria dell’Unione in termini di produzione, vendite, utilizzo degli impianti, produttività, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito e scorte. In parallelo, le importazioni cinesi aumentano in volume e quota di mercato, a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria unionale, con un undercutting medio ponderato pari al 46,3 %. Il nesso causale viene ritenuto sussistente anche dopo aver esaminato fattori alternativi, come importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, contrazione del consumo e crisi energetica. Poiché erano state dedotte distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha applicato l’impostazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, ma ha concluso che il margine di dumping era comunque il livello rilevante per le misure provvisorie.
Interesse dell’Unione e misure operative
Secondo la Commissione, l’adozione del dazio provvisorio è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non comporta un sacrificio sproporzionato per importatori e utilizzatori, i quali possono contare su fonti alternative di approvvigionamento e su un impatto ritenuto limitato per la maggior parte degli impieghi industriali. Il dazio individuale per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. richiede una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica il dazio residuo. È inoltre richiesta una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio all’atto dell’immissione in libera pratica.
Aspetti procedurali e decorrenza
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore e chiedere audizioni entro 5 giorni. La registrazione delle importazioni è cessata, con conservazione dei dati per 90 giorni antecedenti l’entrata in vigore ai fini di eventuali misure definitive. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le aliquote sono pari al 25,1 % per Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. e al 62,4 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Definizione del prodotto e codici doganali interessati
Il prodotto riguarda il legno compensato con le caratteristiche tecniche indicate nel regolamento, classificato nei codici NC/TARIC elencati nell’articolo 1, paragrafo 1. Sono inoltre monitorate le importazioni di determinati prodotti classificati nei codici ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20), al fine di prevenire possibili pratiche elusive.
Condizione per il dazio individuale e garanzia
L’applicazione dell’aliquota individuale alla società Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta. Fino a tale presentazione si applica il dazio residuo. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Risultanze su dumping, pregiudizio e nesso causale
La Commissione conclude in via provvisoria che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che esiste un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Il margine di dumping provvisorio è del 25,1 % per Jiangshan Wood e del 62,4 % per le altre importazioni cinesi; il margine di undercutting medio ponderato è pari al 46,3 %.
Metodo di calcolo del valore normale e paese rappresentativo
Poiché la Commissione ha ritenuto esistenti distorsioni significative nella RPC, il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Turchia è stata selezionata come paese rappresentativo appropriato e sono stati utilizzati prezzi/costi esenti da distorsioni per materie prime, lavoro, energia, SGAV e profitti.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che l’istituzione delle misure provvisorie non è chiaramente contraria all’interesse dell’Unione, ritenendo che i benefici per l’industria dell’Unione superino l’impatto negativo su importatori e utilizzatori.
Registrazione delle importazioni
La registrazione delle importazioni precedentemente disposta è cessata; i dati relativi ai prodotti immessi in consumo fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e chiedere audizioni con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario.
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