Regolamento (UE) 2025/1127
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127 della Commissione, del 6 giugno 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione individua i porti di trasbordo di container limitrofi da inserire nell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805. Tale individuazione è rilevante perché le soste delle navi portacontainer in questi porti non sono considerate "porto di scalo" ai fini del regime europeo sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni nel trasporto marittimo. Sulla base degli stessi dati e delle stesse analisi già utilizzati per un atto analogo collegato alla direttiva 2003/87/CE, la Commissione elenca due porti: East Port Said e Tanger Med.
Identificazione, ai fini del regolamento (UE) 2023/1805, dei porti di trasbordo di container limitrofi esclusi dalla nozione di "porto di scalo".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. Rileva per le soste delle navi portacontainer in porti di trasbordo di container situati al di fuori dell’Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, quando tali porti superano il 65% di trasbordo container sul traffico totale (misurato in TEU) nell’ultimo periodo di dodici mesi disponibile e non applicano misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805. I porti di paesi terzi che applicano effettivamente misure equivalenti non devono essere elencati.
Identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1127 della Commissione dà attuazione all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805, che disciplina l’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. La finalità pratica dell’atto è stabilire quali porti di trasbordo di container limitrofi debbano essere elencati, con conseguente effetto sull’esclusione di talune soste dalla nozione di "porto di scalo".
Contesto normativo e finalità
Dai considerando emerge che il meccanismo serve a delimitare l’ambito applicativo del regolamento (UE) 2023/1805 per le navi portacontainer, facendo leva su un elenco di porti esterni all’Unione che presentano un’elevata attività di trasbordo e una prossimità geografica rispetto all’UE. La Commissione sottolinea inoltre la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297, adottato nel contesto della direttiva 2003/87/CE, perché i criteri di identificazione sono identici e sono stati impiegati gli stessi dati e le stesse analisi.
Criteri di individuazione dei porti
Un porto può essere qualificato come porto di trasbordo di container limitrofo solo se soddisfa cumulativamente i requisiti richiamati dal regolamento di base:
- si trova al di fuori dell’Unione;
- dista meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- la quota di trasbordo di container supera il 65% del traffico totale di container del porto, calcolata in TEU, nell’ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti.
Il regolamento precisa inoltre che i porti situati in paesi terzi che applicano effettivamente misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805 non devono essere inclusi nell’elenco.
Porti elencati nell’allegato
Sulla base dei dati richiamati nei considerando, la Commissione conclude che due porti rientrano nella categoria:
- East Port Said, Egitto;
- Tanger Med, Marocco.
Per entrambi, viene evidenziato che si trovano entro la soglia delle 300 miglia nautiche da un porto dell’Unione e che la loro quota di trasbordo container ha superato il 65% nel periodo rilevante. Nei rispettivi paesi non risultano applicate misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805 per tali porti.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Criteri di identificazione dei porti
Richiamo ai criteri dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805: il porto deve trovarsi fuori dall’Unione, a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto giurisdizione di uno Stato membro, e la quota di trasbordo container deve superare il 65% del traffico totale di container nell’ultimo periodo di dodici mesi per cui sono disponibili dati pertinenti. Sono esclusi i porti di paesi terzi che applicano misure equivalenti al regolamento (UE) 2023/1805.
Coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297
La Commissione dichiara di aver utilizzato gli stessi dati e le stesse analisi impiegati per l’identificazione dei porti di trasbordo di container limitrofi ai fini della direttiva 2003/87/CE, così da assicurare coerenza tra i due atti e semplificare attuazione e conformità per compagnie di navigazione, verificatori e autorità nazionali.
Elenco dei porti designati
L’allegato elenca due porti di trasbordo di container limitrofi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805: East Port Said (Egitto) e Tanger Med (Marocco).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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