Regolamento (UE) 2025/1128
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1128 della Commissione, del 6 giugno 2025, che approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta Ail rose de Lautrec ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1128 approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'IGP "Ail rose de Lautrec". La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Francia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, è stata esaminata secondo il quadro previgente e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione nel nuovo procedimento applicabile. L'atto si limita quindi ad approvare la modifica e a stabilire la sua entrata in vigore.
Approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Ail rose de Lautrec".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare di produzione dell'IGP "Ail rose de Lautrec", presentata dalla Francia e riferita a una domanda ricevuta dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Non disciplina ex novo il prodotto, ma l'approvazione di una modifica già pubblicata e non oggetto di opposizione.
Approvazione della modifica del disciplinare dell'IGP "Ail rose de Lautrec"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1128 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta "Ail rose de Lautrec". L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143 sui regimi delle indicazioni geografiche e dei prodotti di qualità, e dà seguito a una domanda presentata dalla Francia.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama, in primo luogo, il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, quale base giuridica per l'adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si evidenzia che la domanda di approvazione della modifica non minore del disciplinare era stata presentata dalla Francia e ricevuta dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per tale ragione, essa era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea secondo la disciplina previgente, richiamando gli articoli 50, paragrafo 2, lettera a), e 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Esito dell'esame e assenza di opposizioni
La Commissione rileva inoltre che, nel quadro procedurale applicabile alla domanda di modifica non minore, non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In mancanza di opposizioni, la Commissione conclude che vi sono i presupposti per l'approvazione della modifica richiesta.
Effetti dell'atto
L'articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per l'IGP "Ail rose de Lautrec". L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la natura direttamente applicabile e obbligatoria dell'atto in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa all'indicazione geografica protetta "Ail rose de Lautrec".
Base giuridica e continuità procedurale
La Commissione fonda l'atto sull'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando precisa che la domanda di approvazione della modifica non minore era stata presentata dalla Francia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, e che era stata pubblicata ai sensi degli articoli 50, paragrafo 2, lettera a), e 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
La Commissione indica che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione della modifica non minore ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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