Sentenza n. 100/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del silenzio e l'inerzia del Comune di Camaiore nel procedimento avviato per l'assegnazione della concessione demaniale marittima sede dello stabilimento balneare de-nominato "Pesce d'Oro", e per l'accertamento, dell'illegittimità del silenzio e dell'inerzia comunale nell'omesso avvio e conclusione del procedimento, con conseguente accertamento dell'obbligo di concluderlo, nonché per la conseguente condanna, del Comune a concludere il procedimento con provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a. entro un termine fissato da Codesto Tribunale; anche per il tramite, ove occorra, della nomina di un commissario ad acta che a ciò provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3, c.p.a., con finale assegnazione della concessione al miglior offerente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e inerzia del Comune nella procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’inerzia del Comune di Camaiore, nonché l’ordine di concludere espressamente la procedura comparativa e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta, con finale assegnazione della concessione al miglior offerente. La procedura era stata avviata a seguito dell’istanza di rinnovo ventennale presentata dal concessionario uscente ed era disciplinata dall’art. 37 del Codice della navigazione, dall’art. 18 del relativo regolamento esecutivo, dalla normativa regionale toscana e dalle linee guida applicabili. Il ricorrente ha dedotto, con un’unica articolata censura, la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 97 Cost. e dei principi di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione, sostenendo che il Comune, nonostante le diffide, non avesse né proseguito né concluso il procedimento. In particolare, il ricorrente ha contestato le ragioni addotte dall’Amministrazione: l’incertezza sulla disciplina dell’indennizzo spettante al concessionario uscente e la necessità di aggiornare il PUA comunale o di verificare lo strumento urbanistico vigente. Il Comune e il concessionario uscente, costituitosi controinteressato, hanno sostenuto che non vi fosse inerzia, poiché l’Amministrazione aveva costantemente interlocuito con il ricorrente e aveva adottato atti espliciti rappresentativi delle ragioni ostative alla prosecuzione della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente il silenzio-inadempimento. Le note comunali del 23 ottobre 2024 e del 10 marzo 2025 non sono state considerate mere comunicazioni dilatorie o atti soprassessori, bensì manifestazioni espresse della volontà dell’Amministrazione di arrestare la procedura comparativa in attesa della previa determinazione dell’indennizzo e dello svolgimento di attività urbanistiche preliminari. Il giudice ha valorizzato il fatto che il Comune avesse indicato specifici presupposti e avesse dichiarato l’impossibilità di concludere la procedura entro la stagione balneare 2025. La qualificazione degli atti come non soprassessori è stata fondata sulla loro effettiva attitudine a esprimere la volontà amministrativa di non proseguire, almeno nell’immediato, la procedura, e non su una mera sospensione defatigatoria dell’iter. Le contestazioni del ricorrente relative alla fondatezza della motivazione comunale non sono state esaminate nel merito, perché avrebbero dovuto essere dedotte mediante impugnazione degli atti espressi con cui l’Amministrazione aveva fornito risposta all’istanza, non attraverso l’azione avverso il silenzio. Sono state compensate le spese di lite per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere; non è lo strumento per contestare nel merito un atto espresso che abbia arrestato o differito la procedura.
art. 37 Codice della navigazione
Disciplina la procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime; nel caso concreto è richiamato quale base normativa della procedura avviata dal Comune.
art. 18 R.D. n. 328/1952
È richiamato quale disposizione del regolamento esecutivo del Codice della navigazione applicabile alla procedura comparativa.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di correttezza, efficacia e conclusione del procedimento; la decisione esclude però che vi sia inerzia, essendo intervenuti atti espressi dell’Amministrazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto a una buona amministrazione, senza che il TAR ne ricavi una distinta statuizione.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il TAR ritiene prevalente l’esistenza di una manifestazione espressa della volontà amministrativa.
l. 5 agosto 2022, n. 118
È richiamata nel quadro temporale e normativo della disciplina delle concessioni demaniali marittime e dei termini entro i quali procedere alle gare.
D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166
Sono richiamati dal Comune per giustificare le tempistiche e l’impossibilità di concludere la procedura entro la stagione balneare 2025.
art. 4, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118
È richiamato in un precedente giurisprudenziale come termine massimo rilevante per la programmazione delle procedure di gara relative alle concessioni demaniali.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è infondata quando, dopo l’istanza del privato, l’amministrazione abbia adottato atti espressi che manifestano la volontà di non proseguire o di arrestare la procedura, anche se tali atti non definiscono integralmente il procedimento.
- Un atto non è soprassessorio quando, pur rinviando la prosecuzione dell’iter, individua specifici presupposti ostativi e rende riconoscibile la volontà dell’amministrazione di non procedere nell’immediato alla comparazione delle domande; in tal caso l’atto deve essere contestato mediante ordinaria azione di annullamento.
- Nell’azione contro il silenzio il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e dell’inerzia, ma non può esaminare, in via principale, le censure rivolte alla motivazione o alla legittimità sostanziale di un provvedimento espresso adottato dall’amministrazione.
- La qualificazione di un atto come soprassessorio dipende dalla sua effettiva funzione: è soprassessorio l’atto meramente dilatorio o elusivo dell’obbligo di provvedere, mentre non lo è l’atto che esprime una determinazione amministrativa riferita a presupposti concreti, anche se la relativa motivazione è contestabile nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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