Cassazione Penale, Sentenza n. 40676/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censurava più profili: 1) vizio di motivazione e illogicità della decisione con riguardo all'accertamento della responsabilità, in particolare per omessa e insufficiente valutazione dell'alibi e per il mancato confronto con la diversa trascrizione di una conversazione intercettata del 4/3/2014; 2) discrepanza tra la quantificazione della pena riportata nella motivazione (anni 5) e quella indicata nel dispositivo (anni 5 e mesi 3), con conseguente vizio della motivazione della pena; 3) nullità per condanna a una condotta diversa da quella originariamente contestata (richiamo agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p.). La difesa chiedeva l'annullamento o la correzione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo: la Corte d'Appello non ha adeguatamente risposto alle censure specifiche della difesa sull'alibi e non ha spiegato in maniera convincente la prevalenza della trascrizione del perito rispetto a quella del consulente di parte; la mera affermazione che le dichiarazioni dei testi "non erano incompatibili" con la presenza dell'imputato sul luogo non sostituisce una motivazione articolata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto, senza vincoli di merito. Le restanti censure (pena e presunta nullità per diversa imputazione) sono state assorbite in quanto logicamente dipendenti dall'elemento annullato. Non è stata pronunciata una modificazione del giudizio di colpevolezza in questa sede: l'annullamento è per motivazione insufficiente e impone nuovo esame.
Norme richiamate
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamato dal Sostituto Procuratore Generale per proporre la correzione materiale del dispositivo (elim. di "a mesi 3"); norma che disciplina i poteri del pubblico ministero in Cassazione e le richieste di correzione del dispositivo
art. 423 cod. pen.
Norma penale richiamata quale fattispecie contestata (incendio doloso); indicata per definire il reato per cui Tassetti è stato condannato in primo e secondo grado
artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in prospetto di nullità per condanna a una diversa configurazione di fatto rispetto all'imputazione; la Corte di Cassazione le ha ricevute ma le ha ritenute assorbite dato l'annullamento per vizio motivazionale principale
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 (Floresta)
Precedente richiamato per il principio secondo cui la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione quando non risponde alle critiche specifiche formulate in appello e si limita a ripetere la motivazione di primo grado
Massime di principio
- La Corte d'Appello è obbligata a confrontarsi puntualmente e motivatamente con ciascuna delle censure formulate in appello; la mera ripetizione della motivazione di primo grado o affermazioni generiche non sono sufficienti.
- L'alibi, quando documentato con indicazioni di orari e tempi di percorrenza, richiede un'analisi rigorosa che consideri distanza e tempistica: se i tempi e gli spostamenti indicati risultano incompatibili con la presenza dell'imputato sul luogo del reato, il giudice deve spiegare dettagliatamente perché ritenga comunque possibile la presenza.
- In caso di trascrizioni contrapposte di intercettazioni, il giudice deve indicare le ragioni della preferenza per una trascrizione piuttosto che per l'altra, soprattutto se la differenza incide sulla prova di responsabilità.
- Le incongruenze tra motivazione e dispositivo sulla quantificazione della pena possono generare vizi deducibili e, se non chiarite, possono comportare annullamento o correzione; il dispositivo deve rispecchiare i conteggi e le spiegazioni fornite nella motivazione.
- La nullità per sentenza che colpisce una condotta diversa da quella contestata è rimessa all'accertamento concreto: la difesa deve puntare a dimostrare lo scostamento e il giudice di legittimità valuta se il vizio sia autonomamente rilevante o assorbito da altri profili d'annullamento.
- Quando la Cassazione annulla per carenza di motivazione e rinvia, il nuovo giudizio di merito resta libero nei contenuti ma vincolato all'obbligo di fornire motivazioni esaustive sulle questioni rimaste controverse.
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